Sentenza del 23/07/2015 n. 3460 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CATASTO - Fabbricati Classe D - Procedura Docfa - Accertamento - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva modificato, tramite procedura DOCFA, la categoria catastale del pozzo/acquedotto da E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) a D1 (opifici). Il motivo principale era il difetto di motivazione: l'avviso riportava i dati catastali, la categoria, la classe e la rendita attribuite, ma non spiegava concretamente perché la proposta DOCFA fosse stata disattesa né quali criteri ed elementi avessero giustificato il diverso classamento. In subordine, la società contestava anche nel merito la qualificazione del bene come opificio, sostenendo che il pozzo fosse destinato a una funzione di interesse pubblico e non potesse essere classificato in categoria D1 soltanto perché gestito da una società che svolge attività remunerata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento limitatamente all'unità immobiliare identificata al foglio XXX, particella Y, subalterno Z, perché privo di motivazione sufficiente. Anche per gli immobili di categoria D sottoposti a DOCFA, sebbene sia ammessa una motivazione meno analitica, l'Ufficio deve indicare almeno gli elementi che spiegano il rigetto della proposta del contribuente. La mera indicazione della nuova classe e rendita, coincidente per il resto con i dati già dichiarati, non consente al contribuente di comprendere la diversa valutazione. Il vizio non può essere sanato dalla produzione in giudizio di documentazione e argomentazioni non contenute nell'atto. La diversa stazione elettrica, classificata D1 e non impugnata, è invece rimasta definitivamente confermata. L'Ufficio è stato condannato a rimborsare le spese di entrambi i gradi, pari a 600 euro per il primo grado e 750 euro per l'appello.
Norme richiamate
Art. 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione
L'avviso deve esplicitare i fatti e le ragioni giuridiche posti a fondamento della decisione, così da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 17322/2014
non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio
In materia di classamento, l'atto deve indicare anche il presupposto concreto e il criterio che giustificano la modifica rispetto alla situazione precedente o alla proposta del contribuente.
Cassazione civile, Sezione VI, sentenza n. 3394/2014
anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa
La procedura DOCFA, pur avendo natura partecipativa e consentendo una motivazione meno dettagliata, non esonera l'Ufficio dall'obbligo di spiegare le ragioni essenziali del diverso classamento.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 5787/1988
enunci il criterio astratto in base al quale ha determinato il maggiore valore
L'atto deve indicare il parametro o criterio astratto utilizzato e, quando necessario, le concrete specificazioni collegate al caso. In giudizio l'Ufficio può provare gli elementi di fatto, ma non può introdurre per la prima volta la motivazione mancante.
Massime di principio
- Anche negli accertamenti catastali derivanti da procedura DOCFA, la motivazione dell'Ufficio non può ridursi alla semplice indicazione della categoria, classe e rendita attribuite.
- Quando l'Ufficio modifica la proposta del contribuente, deve indicare almeno il criterio adottato e gli elementi essenziali che spiegano il diverso classamento; in mancanza, l'atto può essere annullato per difetto di motivazione.
- La motivazione deve essere contenuta nell'avviso notificato: l'Amministrazione non può sanare successivamente l'omissione producendo in giudizio documenti o argomentazioni non presenti nell'atto.
- La categoria catastale e la rendita sono questioni distinte: una rendita eventualmente inferiore non rende irrilevante la contestazione della categoria, soprattutto quando dalla categoria derivano differenti effetti fiscali, come l'assoggettamento o l'esenzione da tributi immobiliari.
- La destinazione funzionale dell'immobile deve essere valutata secondo i criteri catastali applicabili; la gestione da parte di una società lucrativa o il fatto che il servizio sia remunerato non costituiscono, da soli, motivi sufficienti per classificare il bene in categoria D1.
- La mancata impugnazione di una specifica unità immobiliare rende definitivo il relativo classamento, anche se l'avviso riguarda più beni distinti.
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