Cassazione Penale, Sentenza n. 25031/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per sette motivi: (1) illegittimità della conferma delle statuizioni civili perché il danno sarebbe solo non patrimoniale e risarcibile solo in casi tutelati dalla Costituzione; (2) invalidità della querela della persona offesa per mancanza di prova del possesso/diritto sulle cose rimosse; (3) illegittima utilizzazione della testimonianza della parte civile nel processo penale dopo la dichiarazione di prescrizione; (4) omissione della trasmissione al giudice civile ai sensi dell'art. 578 comma 1‑bis c.p.p. (o normativa afferente) quando l'appello prosegue solo per gli effetti civili; (5) esclusione erronea della scriminante di cui all'art. 51 c.p., atteso un presunto ordine della Forestale riferito anche a residui di potatura; (6) rilievo errato dell'irrilevanza della proprietà del fondo del Guidetti rispetto alla prova dell'elemento soggettivo del reato; (7) vizio per presunto discostamento dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Cost. n. 182/2021 circa il dovere del giudice di valutare i motivi di impugnazione dopo la prescrizione ai fini delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso (in larga parte dichiarandolo anche inammissibile) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. In motivazione: il primo motivo è infondato perché il danno non patrimoniale è risarcibile quando la legge lo prevede e quando il fatto è astrattamente configurabile come reato (richiamo all'art. 2059 c.c. e all'art. 185 c.p.); il secondo motivo è infondato poiché la sentenza impugnata ha accertato la proprietà esclusiva della legna e del telone a favore della persona offesa, rendendo irrilevante il possesso del terreno; il terzo motivo è infondato perché, nel processo penale con azione civile, si applica lo statuto probatorio penale e la testimonianza della parte offesa è ammissibile; il quarto motivo è privo di pregio perché la norma invocata non si applica al caso concreto e trova disciplina distinta in relazione alla data di costituzione di parte civile; il quinto e sesto motivo sono inammissibili o mere censure di fatto non confrontate con la motivazione di merito (la Corte territoriale ha correttamente distinto l'ordine di rimozione dai materiali accatastati dalla parte offesa); il settimo motivo, pur rilevando un errore interpretativo della Corte d'appello sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021, non è idoneo a determinare l'annullamento perché i giudici di merito hanno comunque motivatamente ritenuto sussistente il reato e hanno correttamente applicato i principi in tema di statuizioni civili. Conseguentemente il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge; la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionalmente orientata, il risarcimento ricorre quando il fatto illecito abbia gravemente violato diritti inviolabili e quando il fatto sia astrattamente configurabile come reato (collegamento a art. 185 c.p.).
art. 185 c.p.
Richiamato come previsione normativa che collega la configurabilità del reato alla possibilità di risarcimento di danni non patrimoniali nell'ambito del processo penale.
art. 246 c.p.c.
Nel processo civile la testimonianza della parte è in via generale interdetta; tuttavia, nel processo penale con esercizio dell'azione civile, trova applicazione lo statuto probatorio penale e la testimonianza della parte offesa è ammissibile.
art. 578 c.p.p. (comma 1‑bis)
La Corte osserva che la norma riguarda ipotesi diverse (collegate all'improcedibilità ex art. 344‑bis c.p.p.) e non è applicabile al caso; inoltre la disciplina delle comunicazioni al giudice civile va valutata in relazione alla data di costituzione di parte civile (riferimento a intervenute modifiche legislative).
art. 51 c.p.
Norma sulla scriminante; il ricorso sosteneva che la rimozione fosse esercizio legittimo di un diritto; la Corte di merito ha ritenuto invece che l'ordine della Forestale riguardasse residui di potatura e non la legna accatastata, escludendo la scriminante.
Massime di principio
- Se nel processo penale viene esercitata l'azione civile, il giudice può utilizzare lo statuto probatorio penale: la testimonianza della parte offesa è dunque ammissibile anche per le statuizioni civili, pur se nel processo civile autonomo quella testimonianza sarebbe esclusa.
- La titolarità della proprietà delle cose rimosse (anche se collocate su un fondo altrui) può legittimare la querela e la relativa pretesa risarcitoria: il possesso del terreno non è determinante quando la parte offesa è proprietaria delle cose.
- La prescrizione del reato non impedisce di proseguire l'accertamento e la statuizione sugli aspetti civili; il giudice d'appello resta chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle richieste risarcitorie.
- Le eccezioni di scriminante (art. 51 c.p.) richiedono una rigorosa lettura dei fatti e delle condizioni legali: l'esercizio di un diritto deve essere realizzato nelle forme e modalità previste dalla legge per escludere il reato.
- Le censure fondate su fatti o sulla valutazione di prova sono spesso inammissibili in Cassazione se non indicano profili di diritto o violazioni di norme processuali; è dunque essenziale nel gravame confrontare specificamente la motivazione di merito.
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