Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25031/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per sette motivi: (1) illegittimità della conferma delle statuizioni civili perché il danno sarebbe solo non patrimoniale e risarcibile solo in casi tutelati dalla Costituzione; (2) invalidità della querela della persona offesa per mancanza di prova del possesso/diritto sulle cose rimosse; (3) illegittima utilizzazione della testimonianza della parte civile nel processo penale dopo la dichiarazione di prescrizione; (4) omissione della trasmissione al giudice civile ai sensi dell'art. 578 comma 1‑bis c.p.p. (o normativa afferente) quando l'appello prosegue solo per gli effetti civili; (5) esclusione erronea della scriminante di cui all'art. 51 c.p., atteso un presunto ordine della Forestale riferito anche a residui di potatura; (6) rilievo errato dell'irrilevanza della proprietà del fondo del Guidetti rispetto alla prova dell'elemento soggettivo del reato; (7) vizio per presunto discostamento dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Cost. n. 182/2021 circa il dovere del giudice di valutare i motivi di impugnazione dopo la prescrizione ai fini delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso (in larga parte dichiarandolo anche inammissibile) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. In motivazione: il primo motivo è infondato perché il danno non patrimoniale è risarcibile quando la legge lo prevede e quando il fatto è astrattamente configurabile come reato (richiamo all'art. 2059 c.c. e all'art. 185 c.p.); il secondo motivo è infondato poiché la sentenza impugnata ha accertato la proprietà esclusiva della legna e del telone a favore della persona offesa, rendendo irrilevante il possesso del terreno; il terzo motivo è infondato perché, nel processo penale con azione civile, si applica lo statuto probatorio penale e la testimonianza della parte offesa è ammissibile; il quarto motivo è privo di pregio perché la norma invocata non si applica al caso concreto e trova disciplina distinta in relazione alla data di costituzione di parte civile; il quinto e sesto motivo sono inammissibili o mere censure di fatto non confrontate con la motivazione di merito (la Corte territoriale ha correttamente distinto l'ordine di rimozione dai materiali accatastati dalla parte offesa); il settimo motivo, pur rilevando un errore interpretativo della Corte d'appello sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021, non è idoneo a determinare l'annullamento perché i giudici di merito hanno comunque motivatamente ritenuto sussistente il reato e hanno correttamente applicato i principi in tema di statuizioni civili. Conseguentemente il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge; la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionalmente orientata, il risarcimento ricorre quando il fatto illecito abbia gravemente violato diritti inviolabili e quando il fatto sia astrattamente configurabile come reato (collegamento a art. 185 c.p.).

  • art. 185 c.p.

    Richiamato come previsione normativa che collega la configurabilità del reato alla possibilità di risarcimento di danni non patrimoniali nell'ambito del processo penale.

  • art. 246 c.p.c.

    Nel processo civile la testimonianza della parte è in via generale interdetta; tuttavia, nel processo penale con esercizio dell'azione civile, trova applicazione lo statuto probatorio penale e la testimonianza della parte offesa è ammissibile.

  • art. 578 c.p.p. (comma 1‑bis)

    La Corte osserva che la norma riguarda ipotesi diverse (collegate all'improcedibilità ex art. 344‑bis c.p.p.) e non è applicabile al caso; inoltre la disciplina delle comunicazioni al giudice civile va valutata in relazione alla data di costituzione di parte civile (riferimento a intervenute modifiche legislative).

  • art. 51 c.p.

    Norma sulla scriminante; il ricorso sosteneva che la rimozione fosse esercizio legittimo di un diritto; la Corte di merito ha ritenuto invece che l'ordine della Forestale riguardasse residui di potatura e non la legna accatastata, escludendo la scriminante.

Massime di principio

  • Se nel processo penale viene esercitata l'azione civile, il giudice può utilizzare lo statuto probatorio penale: la testimonianza della parte offesa è dunque ammissibile anche per le statuizioni civili, pur se nel processo civile autonomo quella testimonianza sarebbe esclusa.
  • La titolarità della proprietà delle cose rimosse (anche se collocate su un fondo altrui) può legittimare la querela e la relativa pretesa risarcitoria: il possesso del terreno non è determinante quando la parte offesa è proprietaria delle cose.
  • La prescrizione del reato non impedisce di proseguire l'accertamento e la statuizione sugli aspetti civili; il giudice d'appello resta chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle richieste risarcitorie.
  • Le eccezioni di scriminante (art. 51 c.p.) richiedono una rigorosa lettura dei fatti e delle condizioni legali: l'esercizio di un diritto deve essere realizzato nelle forme e modalità previste dalla legge per escludere il reato.
  • Le censure fondate su fatti o sulla valutazione di prova sono spesso inammissibili in Cassazione se non indicano profili di diritto o violazioni di norme processuali; è dunque essenziale nel gravame confrontare specificamente la motivazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.