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Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determina (Registro Gen. Segr. n.286 del 13.2.2026) - mai comunicata - di aggiudicazione del “Servizio di Asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio” - CIG: B9B07784448 (all.1);​

Giustizia amministrativa202600384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di aggiudicazione del servizio di asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina di aggiudicazione della procedura per l'affidamento del servizio di asilo nido comunale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava, almeno in via cautelare, la valutazione di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta dalla ricorrente non adeguatamente giustificata o motivata. Nel giudizio si sono costituiti i Comuni di Nocera Inferiore e Castel San Giorgio e l'aggiudicataria; la C.U.C. non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo propria la giurisdizione e competenza, il Collegio ha svolto la valutazione sommaria propria della fase cautelare e ha ritenuto che il ricorso non presentasse percepibili profili di fondatezza. In particolare, la valutazione di congruità dell'offerta è stata ritenuta sufficientemente motivata mediante il richiamo alle plausibili giustificazioni presentate dall'aggiudicataria. Non sono state quindi ravvisate ragioni per sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di una cognizione sommaria, il giudice ha negato la sospensione dell'atto impugnato per l'assenza di percepibili profili di fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un'aggiudicazione può essere negata quando, a una cognizione sommaria, il ricorso non presenti percepibili profili di fondatezza.
  • La valutazione di congruità dell'offerta può ritenersi sufficientemente motivata quando il provvedimento richiami giustificazioni dell'offerente che risultino plausibili, senza che nella fase cautelare emergano vizi manifesti.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare non definisce il merito del ricorso, che deve essere trattato nell'udienza successivamente fissata.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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