Cassazione Penale, Ordinanza n. 18726/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza riguardava il diniego del riconoscimento di una circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, ritenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente escluso la mitigazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, in quanto diretta a contestare la graduazione della pena e l'apprezzamento relativo a una circostanza attenuante extra-edittale, non era consentita nei termini prospettati in sede di legittimità e risultava comunque manifestamente infondata, poiché la decisione di merito era sorretta da motivazione adeguata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondata la censura sul diniego dell'attenuante e osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo puntuale richiamando elementi incompatibili con la mitigazione: il brevissimo tempo di protrazione dell'azione, il maggiore effetto intimidatorio derivante dalla presenza di due persone, la violenza accompagnata da minaccia e la non estemporaneità della condotta, desunta anche dai precedenti penali per reati violenti e specifici.
Norme richiamate
art. 86 Cost. / sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
La pronuncia costituzionale è richiamata come fonte della circostanza attenuante di cui si chiedeva l'applicazione; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua portata generale, ma verifica soltanto che il diniego sia stato adeguatamente motivato dal giudice di appello.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato qualificato come deducente violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione nei termini proposti perché attinente alla graduazione della pena e all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena, incluse le valutazioni su circostanze attenuanti extra-edittali, è sottratta al sindacato di legittimità quando il giudice di merito si muova entro i limiti di legge e la decisione non sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Il diniego di una circostanza attenuante può essere validamente sorretto da una motivazione che valorizzi elementi fattuali incompatibili con la mitigazione, come la breve durata della condotta, la maggiore capacità intimidatoria del fatto, la concomitanza di violenza e minaccia e la non occasionalità dell'azione.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla dosimetria della pena in una contestazione di merito travestita da violazione di legge o vizio motivazionale, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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