Cassazione Penale, Sentenza n. 12682/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Anouar aveva ottenuto la revoca (rescissione) di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; ciò ha cancellato ex tunc quel titolo esecutivo e rideterminato la pena residua, che è risultata ora inferiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. L'interessato aveva chiesto al Procuratore di Genova la rideterminazione del cumulo e la sospensione dell'ordine di carcerazione per poter proporre istanza di misura alternativa. Il Procuratore ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo senza disporre la sospensione; il Tribunale dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta perché, al momento dell'irrevocabilità del titolo, l'imputato era già in stato di detenzione, quindi non avrebbe potuto recuperare uno status libertatis. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca produce effetto ex tunc, facendo sì che la sentenza revocata debba considerarsi come mai esistita e che il cumulo contenente quel titolo sia sostanzialmente illegittimo, con conseguente diritto alla sospensione dell'esecuzione per consentire la richiesta di misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la revoca ex art. 629-bis c.p.p. abbia effetto caducatorio sul titolo esecutivo e sulla condizione detentiva; ne consegue l'obbligo, in presenza di altri titoli, di emanare un nuovo provvedimento di cumulo e, se la pena residua è inferiore al limite dell'art. 656, comma 5, c.p.p., di sospendere l'ordine di esecuzione per consentire la proposizione di istanza di misura alternativa. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare la richiesta inammissibile ma doveva limitarsi a dichiarare temporaneamente inefficace il provvedimento di cumulo per permettere all'interessato di chiedere misure alternative; non è stata disposta la immediata liberazione, rimettendo al giudice di merito la rivalutazione complessiva anche in considerazione di eventuali nuovi titoli emessi. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La revoca della sentenza disposta ai sensi di questa norma ha effetto caducatorio ed ex tunc sul titolo esecutivo, incidendo anche sulla condizione detentiva dell'interessato; ciò può richiedere la riconsiderazione del cumulo e degli effetti esecutivi.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Se, a seguito di rideterminazione del cumulo, la pena residua da espiare risulta inferiore al limite indicato da questa norma, l'ordine di esecuzione deve essere sospeso per consentire al condannato di proporre istanza per una misura alternativa alla detenzione; la sospensione vale anche quando la ragione per cui il titolo era esecutivo venga meno per effetto di una revoca ex tunc.
legge n. 165 del 1998 (riforma art. 656 c.p.p.)
La riforma e la relativa relazione parlamentare delineano la finalità di favor libertatis della sospensione dell'esecuzione: evitare l'ingresso in carcere di soggetti suscettibili di misure alternative, principio che guida l'interpretazione favorevole all'interessato quando un titolo esecutivo venga rimosso.
Massime di principio
- La revoca o rescissione di una sentenza con effetto ex tunc annulla il titolo esecutivo e può modificare la condizione detentiva dell'interessato: bisogna riconsiderare il cumulo e l'esecuzione.
- Se, dopo la rimozione di un titolo esecutivo, la pena residua risulta inferiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p., l'ordine di esecuzione deve essere sospeso per permettere la richiesta di misure alternative alla detenzione.
- Il giudice dell'esecuzione non annulla l'ordine di esecuzione del pubblico ministero, ma può dichiararlo temporaneamente inefficace per consentire al condannato di avanzare istanze finalizzate a misure alternative.
- Lo stato di detenzione al momento dell'irrevocabilità del titolo non esclude automaticamente la sospensione dell'esecuzione se successivamente quel titolo viene revocato con effetti ex tunc: la rimozione della causa che giustificava la carcerazione riapre la possibilità di applicare il principio di favor libertatis.
- La sospensione non implica automaticamente la liberazione immediata: è necessaria una valutazione complessiva in sede di merito, anche per verificare l'esistenza di altri titoli esecutivi intervenuti nel frattempo.
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