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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00194/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata a una società, poi annullata in autotutela dall'Ufficio perché le somme iscritte erano già state oggetto di separati atti di recupero, a loro volta impugnati in altri giudizi. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere; la corte di secondo grado aveva respinto gli appelli della contribuente, rilevando sia che la cartella non esisteva più, sia che la domanda di definizione agevolata della lite era inammissibile perché, al momento della sua presentazione, non vi era più una lite pendente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1, commi 186 e 192, L. 197/2022, sostenendo che alla data del 1 gennaio 2023 esisteva una controversia pendente sul ruolo e che alla data del 5 maggio 2023 pendeva ancora un giudizio non definito, sicché la domanda di definizione agevolata avrebbe dovuto essere accolta con estinzione del giudizio ai sensi del comma 198. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per la compensazione delle spese, assumendo che la cessazione della materia del contendere derivasse dall'annullamento in autotutela della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto decisivo che, al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, l'atto impositivo oggetto della lite era già stato annullato in autotutela e dunque era venuta meno la materia del contendere; perciò mancava l'oggetto concreto della definizione e la domanda era inammissibile. Ha inoltre escluso la violazione sulla regolazione delle spese, osservando che, in caso di estinzione del giudizio, si applica la regola generale per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 e 192, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    la definizione agevolata presuppone la pendenza di una lite rientrante nell'ambito applicativo della norma; se l'atto impositivo è già venuto meno per autotutela, manca l'oggetto della definizione

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    non può dichiararsi l'estinzione del giudizio per definizione agevolata quando la controversia ha perso il suo oggetto prima della domanda

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    non risulta violato nel caso concreto, poiché la regolazione delle spese segue la disciplina speciale e la regola di chi le ha anticipate in caso di estinzione

  • art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992

    in caso di estinzione del giudizio, le spese restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate

  • art. 380-bis c.p.c.

    nel procedimento accelerato, la mancata adesione alla proposta poi confermata nella decisione può fondare la valutazione di abuso del processo e i conseguenti effetti sanzionatori

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata in relazione alla manifesta infondatezza del ricorso nel procedimento accelerato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme processuali poste a fondamento delle censure di violazione di legge e di nullità della sentenza

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una lite tributaria presuppone che, al momento della domanda, esista ancora un oggetto contenzioso concreto e attuale; se l'atto impugnato è già stato annullato in autotutela, la domanda non è ammissibile perché manca la lite da definire.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha natura costitutiva: il giudice si limita a prendere atto di un effetto sostanziale già verificatosi, sicché la sopravvenuta mancanza dell'atto rende irrilevante la successiva data della pronuncia.
  • Quando il giudizio si estingue o viene meno l'oggetto della controversia nel processo tributario, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dal d.lgs. 546/1992 e, in via generale, resta a carico di chi le ha anticipate.
  • Nel procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi manifestamente infondati, il mancato adeguamento alla proposta poi confermata nella decisione definitiva può integrare indice di abuso del processo e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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