Sentenza del 07/01/2020 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - affitto immobile strumentale - risoluzione del contratto - soggettività passiva del proprietario - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'obbligo IMU per immobile strumentale concesso in locazione finanziaria; il contratto è stato risolto a seguito del fallimento del conduttore. Il proprietario sosteneva che, non avendo la materiale disponibilità dell'immobile, non dovesse essere soggetto passivo IMU.
La decisione
La decisione ha ritenuto che, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per fallimento del conduttore, la soggettività passiva dell'IMU torna ad incidere sul proprietario. Tale conseguenza si verifica indipendentemente dalla materiale disponibilità dell'immobile, perché agli effetti tributari è determinante la risoluzione del rapporto contrattuale. Pertanto il ricorso del proprietario è stato respinto e l'obbligo IMU è stato confermato in capo al proprietario (conforme a Cass. n. 13793/2019).
Norme richiamate
Cass. civ., sent. n. 13793/2019
La Corte ha interpretato che, ai fini IMU, è rilevante la risoluzione del contratto di locazione; una volta risolto il contratto per fallimento del conduttore, la soggettività passiva torna al proprietario anche se questi non ha la materiale disponibilità dell'immobile.
Massime di principio
- Ai fini IMU prevale la situazione giuridica (lo stato contrattuale): la risoluzione del contratto fa ricadere la soggettività passiva sul proprietario, indipendentemente dalla disponibilità materiale.
- È essenziale individuare la data di efficacia della risoluzione: l'obbligo tributario si determina in base al momento in cui il rapporto si considera risolto.
- La mera permanenza del bene nella disponibilità materiale del conduttore o del curatore fallimentare non esclude l'obbligo IMU a carico del proprietario se il rapporto contrattuale è risolto.
- In situazioni analoghe occorre documentare formalmente la risoluzione (atti/provvedimenti di fallimento, dichiarazioni, comunicazioni formali) per chiarire la titolarità dell'obbligo tributario.
- Se sussistono fatti nuovi (es. cessione del bene, nuovo contratto, immissione in possesso del proprietario) vanno valutati separatamente per determinare la corretta soggettività passiva.
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