Cassazione Penale, Sentenza n. 17852/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di remissione del debito relativo alle spese di giustizia e al mantenimento in carcere. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 6 d.P.R. 115/2002) e vizio di motivazione sostenendo che alcune condotte indicate nell'ordinanza erano di lieve entità, che fatti del 2015 erano ancora sub iudice e specificamente contestati, e che non si potevano valutare comportamenti successivi alla presentazione dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze attinenti al vizio di motivazione, per la limitazione di ricorribilità prevista dall'art. 71‑ter Ord. pen.; sul merito, ha stabilito che il giudice di sorveglianza deve valutare la "sregolarità" o meno della condotta con riferimento all'intero periodo di detenzione, comprensivo anche di comportamenti intervenuti dopo la presentazione dell'istanza purché nel periodo di detenzione. Gli episodi disciplinari, anche se non definitivi, possono rilevare per la loro materialità nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta; l'apprezzamento negativo del magistrato di sorveglianza è sindacabile solo nei limiti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6
La norma richiede il requisito della "regolare condotta" per la remissione di debiti; la Corte interpreta che tale regolarità va accertata con valutazione complessiva del comportamento del detenuto nel corso dell'intero periodo di detenzione, incluse condotte intervenute dopo la presentazione dell'istanza
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30‑ter, comma 8
art. 30‑ter, comma 8, L. 354/1975
Definisce il parametro di valutazione della regolarità come il costante "senso di responsabilità e correttezza" nel comportamento personale e nelle attività in istituto; la Corte richiama questa disposizione per affermare che il giudizio è complessivo e spazia sull'intero periodo di detenzione
Ordinamento penitenziario, art. 71‑ter
Limita la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza alle sole ipotesi di violazione di legge; perciò i vizi di merito o motivazionali non sono normalmente sindacabili in Cassazione
Disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale, art. 236, comma 2 (richiamato)
art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della disciplina di ricorribilità; non modifica la regola dell'art. 71‑ter con riguardo alle materie riservate al magistrato di sorveglianza, salvo quanto espressamente previsto
Massime di principio
- Nel valutare la "regolare condotta" ai fini di benefici o remissioni, il magistrato di sorveglianza deve esaminare il comportamento del detenuto nell'intero periodo di detenzione; ciò include fatti intervenuti dopo la presentazione dell'istanza purché ricadano nel periodo detentivo
- Eventi disciplinari, anche se non definitivi o isolati, possono rilevare per la loro "intrinseca materialità" nell'ambito di una valutazione complessiva: non è necessario che la relativa sanzione sia definitiva per essere considerata
- Le censure relative alla valutazione di merito o alla motivazione del giudice di sorveglianza sono in larga parte inammissibili in Cassazione: il ricorso è normalmente limitato a profili di violazione di legge (art. 71‑ter Ord. pen.)
- Se si impugna un provvedimento del magistrato di sorveglianza in Cassazione, concentrare il ricorso su specifiche violazioni di norme di legge è più efficace che contestare la valutazione discrezionale dei fatti
- Fatti posteriori alla domanda ma antecedenti alla decisione possono incidere negativamente sulla concessione del beneficio: il richiedente deve, se possibile, dimostrare che tali eventi non alterano il quadro complessivo di "senso di responsabilità e correttezza"
- Nei casi di provvedimenti disciplinari ancora pendenti (sub iudice), chi impugna dovrebbe cercare di mostrare inequivocabilmente l'esistenza di un errore di diritto o violazione procedurale, perché la mera contestazione dei fatti non basta in sede di legittimità
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