Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17852/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di remissione del debito relativo alle spese di giustizia e al mantenimento in carcere. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 6 d.P.R. 115/2002) e vizio di motivazione sostenendo che alcune condotte indicate nell'ordinanza erano di lieve entità, che fatti del 2015 erano ancora sub iudice e specificamente contestati, e che non si potevano valutare comportamenti successivi alla presentazione dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze attinenti al vizio di motivazione, per la limitazione di ricorribilità prevista dall'art. 71‑ter Ord. pen.; sul merito, ha stabilito che il giudice di sorveglianza deve valutare la "sregolarità" o meno della condotta con riferimento all'intero periodo di detenzione, comprensivo anche di comportamenti intervenuti dopo la presentazione dell'istanza purché nel periodo di detenzione. Gli episodi disciplinari, anche se non definitivi, possono rilevare per la loro materialità nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta; l'apprezzamento negativo del magistrato di sorveglianza è sindacabile solo nei limiti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6

    La norma richiede il requisito della "regolare condotta" per la remissione di debiti; la Corte interpreta che tale regolarità va accertata con valutazione complessiva del comportamento del detenuto nel corso dell'intero periodo di detenzione, incluse condotte intervenute dopo la presentazione dell'istanza

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30‑ter, comma 8

    art. 30‑ter, comma 8, L. 354/1975

    Definisce il parametro di valutazione della regolarità come il costante "senso di responsabilità e correttezza" nel comportamento personale e nelle attività in istituto; la Corte richiama questa disposizione per affermare che il giudizio è complessivo e spazia sull'intero periodo di detenzione

  • Ordinamento penitenziario, art. 71‑ter

    Limita la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza alle sole ipotesi di violazione di legge; perciò i vizi di merito o motivazionali non sono normalmente sindacabili in Cassazione

  • Disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale, art. 236, comma 2 (richiamato)

    art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della disciplina di ricorribilità; non modifica la regola dell'art. 71‑ter con riguardo alle materie riservate al magistrato di sorveglianza, salvo quanto espressamente previsto

Massime di principio

  • Nel valutare la "regolare condotta" ai fini di benefici o remissioni, il magistrato di sorveglianza deve esaminare il comportamento del detenuto nell'intero periodo di detenzione; ciò include fatti intervenuti dopo la presentazione dell'istanza purché ricadano nel periodo detentivo
  • Eventi disciplinari, anche se non definitivi o isolati, possono rilevare per la loro "intrinseca materialità" nell'ambito di una valutazione complessiva: non è necessario che la relativa sanzione sia definitiva per essere considerata
  • Le censure relative alla valutazione di merito o alla motivazione del giudice di sorveglianza sono in larga parte inammissibili in Cassazione: il ricorso è normalmente limitato a profili di violazione di legge (art. 71‑ter Ord. pen.)
  • Se si impugna un provvedimento del magistrato di sorveglianza in Cassazione, concentrare il ricorso su specifiche violazioni di norme di legge è più efficace che contestare la valutazione discrezionale dei fatti
  • Fatti posteriori alla domanda ma antecedenti alla decisione possono incidere negativamente sulla concessione del beneficio: il richiedente deve, se possibile, dimostrare che tali eventi non alterano il quadro complessivo di "senso di responsabilità e correttezza"
  • Nei casi di provvedimenti disciplinari ancora pendenti (sub iudice), chi impugna dovrebbe cercare di mostrare inequivocabilmente l'esistenza di un errore di diritto o violazione procedurale, perché la mera contestazione dei fatti non basta in sede di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.