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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08764/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento in materia di accisa sull'energia elettrica. In precedenza la commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto alla società la qualifica di autoproduttore; successivamente, il giudice d'appello aveva invece ritenuto che l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 operasse solo per l'energia effettivamente autoprodotta e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta l'omologazione, da parte del tribunale competente, di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del giudizio; l'amministrazione, preso atto anche dell'integrale pagamento del dovuto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che la sopravvenuta transazione fiscale, omologata dal tribunale e relativa anche ai debiti oggetto del giudizio, determina nel processo tributario la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, oltre che dell'originario avviso di accertamento. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che la pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse non rientri nell'ambito della norma sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    L'esenzione dall'accisa richiamata nel giudizio di merito è stata considerata operante, secondo l'impostazione del giudice d'appello richiamata nella decisione, solo per l'energia autoprodotta e non per quella ceduta ai consorziati.

  • art. 182-ter l. fall.

    La transazione fiscale, se conclusa dalle parti e omologata dal tribunale, e sopravvenuta alla sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la produzione della memoria con cui è stata chiesta la cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne ha escluso l'applicazione quando la pronuncia di inammissibilità dipende da sopravvenuto difetto di interesse, qualificando la disposizione come eccezionale e di stretta interpretazione.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta omologazione di una transazione fiscale che comprenda i debiti oggetto del giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere e rendere privo di interesse il ricorso per cassazione.
  • Quando intervenga un accordo negoziale omologato che assorba integralmente la pretesa tributaria controversa, viene meno l'efficacia della sentenza impugnata e dell'atto impositivo originario, salvo il successivo venir meno della transazione per inadempimento del contribuente e risoluzione della procedura.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si applica alla declaratoria di inammissibilità fondata sul sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSovraindebitamento
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicato

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