Sentenza n. 1812/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8983/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8983/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8983/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 gennaio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 23 luglio 2025, e l'Amministrazione era rimasta inadempiente. È stata quindi chiesta la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che da quel momento la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste dalla legge.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
Costituisce la base normativa del beneficio economico-formativo riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, qualificato come decadenziale, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata e divenuta esigibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per l'ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato anche nell'ambito dell'amministrazione obbligata, purché dotato delle adeguate competenze tecniche o assistito da un funzionario delegato competente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato quando spetti alla parte attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.
- L'incarico di ausiliario del giudice, incluso quello di commissario ad acta, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine decadenziale per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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