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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6669 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sostenendo che fosse legittimo il recupero del credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, utilizzato dalla società durante il periodo di sospensione stabilito dal D.L. n. 253/2002 e dalla legge n. 289/2002. Secondo l'Amministrazione, la sospensione della fruibilità del credito non costituiva un adempimento imposto al contribuente e poteva applicarsi nonostante il principio di irretroattività e il termine di sessanta giorni previsti dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta. Ha chiarito che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente non ha fondamento costituzionale e che lo Statuto costituisce un criterio interpretativo, senza prevalenza gerarchica sulla legge ordinaria. Pertanto, la disciplina successiva poteva sospendere l'utilizzo del credito, anche se non rispettava tale termine. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    Ha previsto il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, inizialmente attribuito in via automatica.

  • Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a)

    Ha introdotto la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta e nuovi adempimenti procedurali, con l'obiettivo di ricognizione degli investimenti e prevenzione di comportamenti elusivi.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7

    Ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge non convertito e disciplinato la prosecuzione della sospensione dell'utilizzo del credito, prorogando anche il termine per la comunicazione dei dati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2

    Prevede, in via generale, un termine minimo di sessanta giorni per gli adempimenti del contribuente e il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie. La Corte ha precisato che tale previsione non ha rango costituzionale e non impedisce a una legge ordinaria successiva di disciplinare diversamente la materia.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 1

    Lo Statuto dei diritti del contribuente costituisce un insieme di principi e criteri guida per l'interpretazione delle norme tributarie, ma non prevale gerarchicamente sulle leggi ordinarie e non può essere utilizzato direttamente come parametro di costituzionalità.

  • Articolo 76 della Costituzione

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso, ma non ritenuto ostativo dalla Corte alla disciplina contestata.

Massime di principio

  • Lo Statuto dei diritti del contribuente, pur orientando l'interpretazione delle norme fiscali, non ha valore superiore alla legge ordinaria; una legge successiva può quindi derogare ai suoi principi, purché la disciplina derogatoria sia applicabile secondo le regole ordinarie di successione delle leggi.
  • Il termine di sessanta giorni previsto per gli adempimenti del contribuente non è un principio costituzionale e la sua violazione non determina automaticamente l'invalidità della norma successiva.
  • La sospensione temporanea dell'utilizzo di un credito d'imposta può essere distinta dall'imposizione di un nuovo adempimento: se la norma limita soltanto la fruibilità del credito, non si applicano necessariamente le garanzie previste per gli obblighi dichiarativi o procedurali.
  • In presenza di norme fiscali ravvicinate e soggette a modifiche o mancata conversione di un decreto-legge, occorre ricostruire l'intera successione normativa e verificare gli effetti fatti salvi dalla legge successiva.
  • L'utilizzo di un credito d'imposta durante un periodo legislativamente sospeso può legittimare il recupero del beneficio, anche se il contribuente aveva maturato originariamente il diritto al credito.

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