Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-46/25

Order of the Court of 17 June 2025. — Sven Butzkies-Schiemann v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-46/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in composizione di filtro sugli appelli, ha negato l’autorizzazione a procedere nel ricorso contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato, con il grado di precisione richiesto, che i tre gruppi di censure sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’appello è stato quindi dichiarato non procedibile e il ricorrente è stato condannato alle proprie spese.

Ricorso in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a procedere perché il ricorrente non dimostra che i motivi di appello sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se i motivi di appello relativi a: i) la natura del termine per le osservazioni dell’interveniente davanti alla commissione di ricorso dell’EUIPO; ii) la portata della valutazione di prove asseritamente falsificate o manipolate; iii) il periodo di tempo rilevante per desumere la mala fede del richiedente un marchio UE, fossero stati formulati in modo tale da dimostrare che il ricorso sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

In sede di filtro ex articolo 58a dello Statuto, l’appello è autorizzato a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e autosufficiente che ciascun motivo solleva effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta denunciare errori di diritto o richiamare in termini generali il possibile interesse della questione per molti procedimenti; occorre spiegare anche l’incidenza concreta sull’esito della controversia. Nel caso di specie, il ricorrente non ha soddisfatto tale onere, sicché l’appello non è stato autorizzato a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Decisione n. 2020-1 del Presidium delle commissioni di ricorso
  • Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001

Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’appello

La pronuncia riguarda un appello proposto contro una sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di nullità davanti all’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte decide nella formazione competente a stabilire se l’appello possa essere esaminato nel merito ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento principale

Mr Sven Butzkies-Schiemann chiedeva l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 settembre 2023, adottata in un procedimento di nullità promosso da U.S. Corrosion Technologies LLC. Il Tribunale, con sentenza del 13 novembre 2024, aveva respinto il suo ricorso; contro tale sentenza è stato proposto l’appello dinanzi alla Corte.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto, secondo cui gli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo decisione contraria della Corte. Sono inoltre richiamati l’articolo 170a del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una richiesta motivata di autorizzazione a procedere, e l’articolo 170b, che disciplina la decisione con ordinanza motivata.

Sul piano sostanziale, nel ricorso erano richiamati il regolamento (UE) 2017/1001, il regolamento delegato (UE) 2018/625, il regolamento (CE) n. 207/2009 e la decisione n. 2020-1 del Presidium delle commissioni di ricorso.

Motivi addotti dal ricorrente per l’autorizzazione a procedere

Il ricorrente sosteneva che il suo appello ponesse tre questioni di rilievo sistemico:

  • se il termine di due mesi per le osservazioni dell’interveniente previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 fosse un termine perentorio prorogabile solo in presenza di circostanze eccezionali;
  • se la falsificazione o manipolazione di un insieme di prove potesse compromettere l’intera prova prodotta dalla parte che vi si fonda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
  • quale arco temporale dovesse essere considerato per valutare la mala fede del richiedente e la sua intenzione alla data di deposito della domanda di marchio.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte osserva anzitutto che, per ottenere l’autorizzazione a procedere, il ricorrente deve dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel primo gruppo di censure, pur essendo indicato l’asserito errore del Tribunale sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, il ricorrente non spiega l’impatto concreto di tale errore sull’esito della causa.

La Corte rileva infatti che il Tribunale aveva anche constatato, in un passaggio non contestato in modo idoneo, che l’eventuale proroga concessa all’interveniente non aveva arrecato pregiudizio al ricorrente, il quale avrebbe potuto chiedere di integrare la propria replica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Inoltre, l’argomento secondo cui la questione sarebbe ricorrente in molti procedimenti dinanzi all’EUIPO è considerato troppo generale e insufficiente.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

Quanto alla censura sulla prova asseritamente falsificata o manipolata, la Corte afferma che il ricorrente non precisa con sufficiente chiarezza e precisione le ragioni per cui l’errore denunciato al paragrafo 47 della sentenza impugnata solleverebbe una questione significativa per il diritto dell’Unione.

La Corte respinge anche il richiamo alla prassi decisionale dell’EUIPO: la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001, come interpretato dai giudici dell’Unione, e non in base alla prassi precedente dell’organo amministrativo. Di conseguenza, l’asserito scostamento dalla prassi non può fondare, di per sé, la rilevanza sistemica richiesta dall’articolo 58a dello Statuto.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo

Per la questione del periodo temporale rilevante ai fini della mala fede, la Corte ritiene che le spiegazioni fornite dal ricorrente non siano abbastanza chiare e precise da consentire di comprendere in che modo una necessaria armonizzazione della giurisprudenza potrebbe dimostrare la rilevanza della questione ai fini dell’autorizzazione a procedere.

La Corte sottolinea quindi che il ricorrente non ha identificato in modo adeguato la giurisprudenza asseritamente contraddittoria, né ha spiegato perché l’eventuale contrasto inciderebbe sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Esito e dispositivo

La Corte conclude che nessuno dei motivi del ricorso soddisfa gli oneri di motivazione richiesti dall’articolo 170a, in combinato disposto con l’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’appello non è autorizzato a procedere.

In materia di spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione agli altri partecipanti al procedimento, la Corte dispone che il ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio affermato

L’ordinanza ribadisce che il meccanismo di filtro degli appelli in materia di decisioni dell’EUIPO richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica delle questioni dedotte. Il semplice rilievo di un possibile errore del Tribunale, o la circostanza che la questione possa presentarsi in più casi, non bastano se non viene spiegato in modo autosufficiente perché tale errore o questione incida sul risultato della controversia e sulla tutela dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaprocedimento davanti all'EUIPOimpugnazioni e filtro di ammissibilitàmala fede nella registrazione del marchioprova e attendibilità delle evidenze

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.