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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-396/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 giugno 2025. — mBank S.A. e.a. contro BL e.a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità di tale contratto – Restituzione da parte del consumatore dell’importo del mutuo ottenuto in forza di un contratto nullo, a prescindere dai rimborsi effettuati – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Riconoscimento da parte del consumatore della domanda di restituzione – Obbligo del giudice nazionale di dichiarare la sentenza di condanna immediatamente esecutiva. — Causa C-396/24

Giurisprudenza europea62024CJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interviene su due aspetti delle controversie polacche relative a mutui in franchi svizzeri colpiti da clausole abusive: il modello di restituzione delle prestazioni dopo la nullità del contratto e l’immediata esecutività della condanna ottenuta dal professionista. La Corte afferma che il diritto UE non consente regole o prassi che, di fatto, scarichino sul consumatore l’intero rischio economico del contratto nullo o che lo dissuadano dall’invocare la tutela contro le clausole abusive. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva 93/13 e adottare misure idonee a proteggere il consumatore da effetti particolarmente dannosi.

Tutela del consumatore nei mutui nulli per clausole abusive: incompatibilità con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 di una prassi che impone al consumatore la restituzione dell’intero capitale e l’immediata esecutività automatica della condanna al rimborso del professionista.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti: 1) a una giurisprudenza nazionale secondo cui, dichiarato nullo un contratto di mutuo per clausole abusive, il professionista può pretendere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale erogato, senza tener conto dei rimborsi già effettuati e dell’eventuale residuo; 2) a una normativa nazionale che impone al giudice di dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda del professionista quando il consumatore la riconosca, se ciò può esporre il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta sia a una giurisprudenza nazionale che consente al professionista, quando un mutuo è divenuto invalido per una clausola abusiva, di chiedere al consumatore la restituzione dell’intero capitale erogato a prescindere dai rimborsi già eseguiti e dal residuo effettivamente dovuto, sia a una norma processuale che impone al giudice di rendere automaticamente immediatamente esecutiva la sentenza di accoglimento della domanda del professionista in caso di riconoscimento da parte del consumatore, se il diritto interno non consente al giudice di adottare misure idonee a prevenire conseguenze particolarmente dannose per il consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

Tutela del consumatore nei mutui nulli per clausole abusive

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Krakowie in due controversie tra mBank S.A. e mutuatari consumatori relative a contratti di mutuo ipotecario indicizzati al franco svizzero, poi contestati per la presenza di clausole abusive. La Corte si pronuncia sull’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, con particolare attenzione agli effetti della nullità del contratto e alle conseguenze processuali della domanda di restituzione del professionista.

Fatti e procedimento principale

Nel primo procedimento, BL e CY avevano stipulato nel 2007 un mutuo ipotecario indicizzato al CHF; dopo aver versato importi superiori al capitale originariamente ricevuto, hanno chiesto alla mBank la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite. Il giudice aveva già condannato la banca al pagamento richiesto; successivamente la banca ha agito per ottenere la restituzione del capitale erogato. Nel secondo procedimento, PU e QS hanno chiesto l’accertamento del carattere abusivo di alcune clausole e la nullità del mutuo, con conseguente restituzione delle somme versate, mentre la banca ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione del capitale finanziato.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore, e l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Sul piano nazionale, sono richiamati il codice civile polacco, in particolare gli articoli 405, 410, 498 e 499, nonché il codice di procedura civile, in particolare gli articoli 98, 102, 2031, 320, 333 e 335.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se, una volta dichiarato nullo il contratto per clausole abusive, il professionista possa esigere dal consumatore l’intero importo nominale del mutuo senza considerare i rimborsi già effettuati e il saldo effettivamente residuo;
  • se il giudice debba dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda del professionista quando il consumatore la riconosca, anche se ciò può esporlo a un rilevante pregiudizio finanziario.

Ragionamento della Corte sulla restituzione del capitale

La Corte ricorda che la direttiva 93/13 non armonizza in modo uniforme tutte le conseguenze della nullità della clausola abusiva, ma richiede che le misure nazionali consentano di ripristinare l’equilibrio tra le parti e di dissuadere il professionista dall’inserire clausole abusive. Se il contratto non può sopravvivere senza la clausola abusiva, il giudice nazionale deve adottare, alla luce del diritto interno complessivo, le misure necessarie per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose della nullità.

La Corte osserva che una giurisprudenza nazionale che consenta al professionista di chiedere sempre l’intero capitale erogato, indipendentemente da quanto già rimborsato dal consumatore, può tradursi in una tutela solo formale e imporre al consumatore un aggravio economico e processuale incompatibile con l’effetto utile della direttiva. Inoltre, i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione, anche modificando eventuali orientamenti giurisprudenziali consolidati incompatibili con gli obiettivi della direttiva.

Ragionamento della Corte sull’immediata esecutività

Quanto alla terza questione, la Corte la dichiara ricevibile perché non ipotetica: dal rinvio emerge che il riconoscimento della domanda del professionista può effettivamente verificarsi e produce effetti processuali rilevanti, in particolare sulle spese e sull’esecutività della condanna. Nel merito, la Corte rileva che l’obbligo di dichiarare automaticamente immediatamente esecutiva la sentenza può dissuadere il consumatore dal riconoscere la domanda e quindi, indirettamente, dall’intervenire utilmente nella controversia relativa alle clausole abusive.

La Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se il diritto interno consenta strumenti idonei a evitare conseguenze particolarmente dannose, come la considerazione del danno irreparabile o la rateizzazione del pagamento. Solo se tali strumenti mancano, la norma nazionale che impone l’immediata esecutività automatica è incompatibile con la direttiva 93/13.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

  • osta a una giurisprudenza nazionale secondo cui, dichiarato nullo il contratto di mutuo per clausole abusive, il professionista può esigere dal consumatore l’intero importo nominale del mutuo senza tener conto dei rimborsi già effettuati e del residuo effettivamente dovuto;
  • osta a una normativa nazionale che imponga al giudice di dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza di accoglimento della domanda del professionista in caso di riconoscimento da parte del consumatore, salvo che il diritto interno consenta al giudice di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il consumatore da conseguenze particolarmente dannose.

Principi affermati

La decisione ribadisce che la tutela contro le clausole abusive deve essere effettiva e non può essere neutralizzata da regole di restituzione o da meccanismi processuali che, nella pratica, svuotino la protezione del consumatore. Il giudice nazionale è tenuto a privilegiare un’interpretazione conforme del diritto interno e a evitare che la nullità del contratto si traduca in un onere sproporzionato o in un effetto dissuasivo sull’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuo ipotecarioesecuzione forzatadiritto processuale civile nazionale

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