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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-419/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 giugno 2025. — Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza SAS contro YG e Pôle emploi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di “lavoratori abitualmente occupati” – Lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi – Modalità di calcolo del numero di detti lavoratori nello stabilimento – Assenza di un obbligo specifico imposto da tale direttiva in relazione ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale – Inapplicabilità della suddetta direttiva – Incompetenza della Corte. — Causa C-419/24

Giurisprudenza europea62024CJ0419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione francese chiedeva se, ai fini della direttiva 98/59, dovessero essere conteggiati anche i lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna nel calcolo della soglia che fa scattare il piano di salvaguardia dell’occupazione. La Corte di giustizia ha però ritenuto che la direttiva non disciplini un obbligo siffatto e che la controversia ricadesse quindi nella competenza degli Stati membri. Per questo motivo ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla questione pregiudiziale.

Licenziamenti collettivi e calcolo degli effettivi: irrilevanza, ai fini della direttiva 98/59, dei lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna nel contesto di un obbligo nazionale di piano di salvaguardia dell’occupazione, con conseguente incompetenza della Corte.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE debba essere interpretato nel senso che i lavoratori subordinati messi a disposizione dell’impresa da un’impresa esterna, presenti nei locali e abitualmente occupati nell’impresa utilizzatrice al momento dell’avvio della procedura di licenziamento, debbano essere conteggiati nel calcolo degli effettivi; più in generale, se tale disposizione sia applicabile a una controversia vertente sull’obbligo, previsto dal diritto francese, di elaborare un piano di salvaguardia dell’occupazione.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato di non essere competente a statuire, perché la direttiva 98/59 non impone alcun obbligo specifico di elaborare e attuare un piano di salvaguardia dell’occupazione come quello previsto dal diritto francese; essa disciplina solo la procedura dei licenziamenti collettivi (informazione, consultazione e notifica) e, in assenza di un obbligo nazionale espressamente ricondotto a tale direttiva, l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non è applicabile alla controversia. Conseguentemente, non è stata fornita una risposta sul merito circa il computo dei lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/59/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 3 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 4 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 5 direttiva 98/59/CE

Licenziamenti collettivi e calcolo degli effettivi: competenza della Corte e piano di salvaguardia dell’occupazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) in una controversia tra la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza SAS, da un lato, e YG e Pôle emploi, dall’altro, relativa al licenziamento per motivi economici di una lavoratrice e all’obbligo, previsto dal diritto francese, di predisporre un piano di salvaguardia dell’occupazione.

Fatti e procedimento principale

La società Hôtel Plaza gestiva un albergo in Francia e, dal 2017, utilizzava anche undici lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna, GSF Jupiter, per attività di manutenzione e pulizia. Nel 2018 la società comunicava lavori di ristrutturazione di ampia portata che avrebbero comportato la cessazione temporanea dell’esercizio dell’albergo e l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo per motivi economici nei confronti di 29 dei 39 dipendenti del personale operativo.

Nel contenzioso nazionale YG sosteneva che il licenziamento fosse nullo per mancanza di un piano di salvaguardia dell’occupazione. La cour d’appel d’Aix-en-Provence aveva accolto la tesi della lavoratrice, ritenendo che i lavoratori messi a disposizione dovessero essere computati nell’organico ai fini della soglia di cinquanta dipendenti prevista dal codice del lavoro francese. La società Hôtel Plaza impugnava tale decisione dinanzi alla Cour de cassation.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59 dovesse essere interpretato nel senso che i lavoratori subordinati messi a disposizione da un’impresa esterna, presenti nei locali e abitualmente occupati nell’impresa utilizzatrice, debbano essere conteggiati nel calcolo degli effettivi ai fini della direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 98/59, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che definisce il licenziamento collettivo e stabilisce le soglie numeriche;
  • l’articolo 2, che disciplina informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
  • l’articolo 3, relativo alla notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente;
  • l’articolo 4, che prevede il differimento degli effetti dei licenziamenti;
  • l’articolo 5, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli ai lavoratori.

Sono inoltre richiamate le disposizioni del codice del lavoro francese sugli organici e sul piano di salvaguardia dell’occupazione, in particolare gli articoli L. 1111-2, L. 1233-61, L. 1233-62 e L. 1235-10.

Ragionamento della Corte

La Corte affronta preliminarmente le eccezioni di incompetenza sollevate dalla società Hôtel Plaza e dalla Commissione europea. Ricorda che è competente solo a interpretare disposizioni del diritto dell’Unione effettivamente applicabili al procedimento principale e che, quando una situazione non rientra nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, essa non è competente.

Nel caso concreto, la Corte osserva che la direttiva 98/59 mira a far precedere i licenziamenti collettivi da obblighi di informazione e consultazione e dalla notifica all’autorità pubblica competente. Tuttavia, da tali obblighi non deriva alcun obbligo specifico di elaborare e attuare un piano di salvaguardia dell’occupazione come quello previsto dal diritto francese.

La Corte evidenzia inoltre che la soglia di "almeno cinquanta dipendenti" fissata dall’articolo L. 1233-61 del codice del lavoro non corrisponde a nessuna delle soglie previste dall’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59. La direttiva, peraltro, realizza solo un’armonizzazione parziale e lascia agli Stati membri la facoltà di introdurre misure più favorevoli ai lavoratori ai sensi dell’articolo 5.

In assenza di indicazioni dalla decisione di rinvio secondo cui il diritto nazionale avrebbe reso applicabili le modalità di calcolo della direttiva a casi come quello di specie, la Corte conclude che l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non trova applicazione nel procedimento principale.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara di non essere competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation.

Principio desumibile dalla pronuncia

Quando la controversia nazionale riguarda un obbligo di diritto interno di predisporre un piano di salvaguardia dell’occupazione, non previsto dalla direttiva 98/59 come obbligo specifico, la questione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva stessa; di conseguenza la Corte non è competente a interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con riferimento al computo dei lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettividiritto del lavoroinformazione e consultazione dei lavoratoricompetenza della Corte di giustiziacalcolo degli effettivi

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