Corte di giustizia, Sentenza C-219/25
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2025. — KN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 67, paragrafo 3, e articolo 82, paragrafo 1, TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Cittadino dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Decisione anteriore adottata da un altro Stato membro di negare l’estradizione a causa di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona reclamata di non essere estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Reciproco affidamento – Obbligo di tener conto dei motivi su cui si fonda la decisione anteriore di rifiuto di estradare – Insussistenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione. — Causa C-219/25 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito che il diritto dell’Unione non impone il riconoscimento reciproco delle decisioni con cui uno Stato membro rifiuta l’estradizione verso un paese terzo. Il giudice dello Stato membro successivamente investito della stessa richiesta deve però considerare attentamente i motivi della precedente decisione, soprattutto quando essa si fonda su un rischio serio per i diritti garantiti dagli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta. La Corte ha quindi escluso un obbligo automatico di rifiuto, ma ha confermato un dovere di valutazione sostanziale del precedente diniego.
Estradizione verso un paese terzo di un cittadino dell’Unione: effetto nell’altro Stato membro di un precedente diniego fondato sul rischio di violazione dei diritti fondamentali
La questione giuridica
Se gli articoli 67, paragrafo 3, e 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19 e 47 della Carta, impongano a uno Stato membro di rifiutare l’estradizione verso un paese terzo di un cittadino dell’Unione quando un altro Stato membro ha già respinto una richiesta di estradizione proveniente dallo stesso paese terzo per il rischio serio di tortura o trattamenti inumani o degradanti e di diniego di giustizia.
Principio di diritto
In assenza di una disciplina UE che imponga il riconoscimento reciproco delle decisioni di diniego di estradizione verso paesi terzi, uno Stato membro non è obbligato a negare l’estradizione solo perché un altro Stato membro ha già respinto una richiesta identica fondata sul rischio serio di violazione degli articoli 19, paragrafo 2, e 47, secondo comma, della Carta; tuttavia, l’autorità dello Stato membro richiesto deve tenere debitamente conto dei motivi della precedente decisione quale elemento rilevante del proprio esame sul rischio di violazione dei diritti fondamentali.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 67, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
- Articolo 696-4 del code de procédure pénale francese
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Estradizione verso un paese terzo di un cittadino dell’Unione: precedente diniego di un altro Stato membro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dalla chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier nell’ambito di una domanda di estradizione presentata dalla Georgia nei confronti di KN, cittadino greco e georgiano. Il caso poneva il problema se la Francia fosse tenuta a seguire il precedente rifiuto di estradizione pronunciato dal Belgio per rischio di violazione di diritti fondamentali.
Fatti e procedimento principale
KN era stato condannato in Georgia all’ergastolo per gravi reati legati al traffico di stupefacenti, a un omicidio e al porto illegale di armi. Dopo un "avviso rosso" Interpol e un primo arresto in Belgio, la richiesta di estradizione georgiana era stata respinta da un giudice belga il 19 febbraio 2025, perché l’estradizione avrebbe esposto l’interessato a un rischio reale di diniego di giustizia e di trattamenti inumani o degradanti.
Successivamente KN era stato fermato in Francia e sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali. Dinanzi al giudice francese egli sosteneva che, in forza dei principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco, la Francia dovesse tener conto della decisione belga e negare l’estradizione.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se gli articoli 67, paragrafo 3, e 82, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 19 e 47 della Carta, imponessero a uno Stato membro di rifiutare l’estradizione verso un paese terzo quando un altro Stato membro aveva già respinto la stessa richiesta per il rischio di violazione del diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti e del diritto a un processo equo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la Convenzione europea di estradizione del 1957, cui sono parti Francia e Georgia, e le riserve formulate dalla Francia in sede di ratifica. Ricorda poi gli articoli 18 e 21 TFUE, l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, nonché gli articoli 19, paragrafo 2, e 47, secondo comma, della Carta. Viene menzionato anche l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, in quanto la decisione di estradizione costituisce attuazione del diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte: ambito di applicazione del diritto dell’Unione
La Corte ricorda che, in assenza di un accordo tra l’Unione e il paese terzo interessato, la disciplina dell’estradizione resta di competenza degli Stati membri. Tuttavia, l’esercizio di tale competenza deve rispettare il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 18 e 21 TFUE.
La situazione di KN rientra nell’ambito di applicazione dei Trattati perché egli, quale cittadino greco, ha esercitato la libertà di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro. La circostanza che sia anche cittadino georgiano non lo priva dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. Inoltre, una normativa nazionale che consenta l’estradizione dei cittadini di altri Stati membri ma non di quelli nazionali introduce una disparità di trattamento idonea a restringere la libertà di circolazione.
Ragionamento della Corte: controllo dei diritti fondamentali
La Corte riafferma che, quando una misura nazionale ostacola una libertà fondamentale garantita dai Trattati, essa può essere giustificata solo se conforme ai diritti fondamentali. Perciò, prima di decidere sull’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, l’autorità nazionale deve verificare se vi sia un rischio serio di violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta o dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.
Tale verifica deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, provenienti anche da decisioni giudiziarie internazionali, da organi del Consiglio d’Europa o del sistema ONU, nonché da decisioni e relazioni relative al paese terzo interessato.
Ragionamento della Corte: nessun obbligo di riconoscimento reciproco
Il punto centrale della pronuncia è la distinzione tra principio di riconoscimento reciproco e principio di fiducia reciproca. La Corte afferma che né l’articolo 67, paragrafo 3, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE costituiscono base per imporre il riconoscimento reciproco delle decisioni di diniego di estradizione adottate dagli Stati membri in relazione a domande provenienti da paesi terzi.
La Corte osserva che i trattati si limitano a prevedere che la cooperazione giudiziaria in materia penale si fonda sul riconoscimento reciproco e che il legislatore dell’Unione adotti misure per assicurarne l’attuazione, ma non stabiliscono di per sé un obbligo generale di riconoscere le decisioni di rifiuto di estradizione. Inoltre, nessun atto di diritto derivato menzionato nella sentenza prevede un simile obbligo per le richieste di estradizione provenienti da paesi terzi.
Ragionamento della Corte: dovere di tener conto della decisione precedente
Pur escludendo un obbligo di riconoscimento reciproco, la Corte valorizza il principio di fiducia reciproca. Richiamando la propria giurisprudenza sul mandato d’arresto europeo, afferma che, quando un altro Stato membro ha già respinto la medesima richiesta di estradizione per il rischio serio di violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, l’autorità dello Stato membro successivamente adita deve tenere debitamente conto dei motivi di quel diniego nel proprio esame del rischio per i diritti fondamentali.
La precedente decisione non vincola automaticamente il secondo Stato membro, ma costituisce un elemento rilevante e qualificato della valutazione che esso deve compiere.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 67, paragrafo 3, e 82, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rifiutare l’estradizione verso un paese terzo di un cittadino di un altro Stato membro solo perché un terzo Stato membro ha già respinto una richiesta identica per il rischio serio di violazione dei diritti garantiti dagli articoli 19, paragrafo 2, e 47, secondo comma, della Carta.
Principio affermato
La sentenza chiarisce quindi che, nelle richieste di estradizione verso paesi terzi riguardanti cittadini dell’Unione, non esiste un obbligo di riconoscimento reciproco delle decisioni di rifiuto tra Stati membri; esiste però un obbligo di considerare concretamente e in modo effettivo le ragioni del precedente diniego quando esso sia stato fondato su un serio rischio di violazione dei diritti fondamentali.
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