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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-222/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 18 June 2025. — Arysta Lifescience v European Food Safety Authority. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to the procedure for renewing the approval of the active substance captan – EFSA decision to disclose the full list of co-formulants present in the formulation for representative uses of the plant protection product Captan 80 WG referring to that substance – Exception relating to the protection of the commercial interests of a natural or legal person – Overriding public interest – Regulation (EC) No 1367/2006 – Information relating to emissions into the environment. — Case T-222/23

Giurisprudenza europea62023TJ0222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Arysta Lifescience contro la decisione EFSA che autorizzava la divulgazione dell'elenco dei co-formulanti del prodotto Captan 80 WG, presentato nel contesto del rinnovo dell'approvazione del captano. Ha ritenuto che tali dati rientrassero nelle informazioni relative a emissioni nell'ambiente, perché collegati a un prodotto già autorizzato e commercializzato. Per questo motivo, la tutela degli interessi commerciali non poteva impedire l'accesso e non era necessaria una specifica valutazione del danno commerciale.

Accesso ai documenti EFSA e qualificazione come informazioni relative a emissioni nell'ambiente di un elenco di co-formulanti contenuti in un dossier di rinnovo dell'approvazione del captano

La questione giuridica

Se l'elenco completo dei co-formulanti contenuti nella formulazione rappresentativa del prodotto fitosanitario Captan 80 WG, presentato nell'ambito del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva captano, costituisca "informazione relativa a emissioni nell'ambiente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, con conseguente presunzione di esistenza di un interesse pubblico prevalente e inapplicabilità dell'eccezione fondata sulla tutela degli interessi commerciali ex articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che un elenco di co-formulanti inserito nel dossier per il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva fitosanitaria deve essere qualificato come "informazione relativa a emissioni nell'ambiente" quando coincide tecnicamente con la composizione di un prodotto fitosanitario già autorizzato e immesso sul mercato, poiché tali sostanze sono destinate a essere rilasciate nell'ambiente nell'uso normale o realistico del prodotto. In tal caso, opera la presunzione di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 e non occorre effettuare la ponderazione con gli interessi commerciali prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001; di conseguenza, il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento (UE) n. 284/2013
  • Decisione 2005/370/CE

Accesso ai documenti EFSA e co-formulanti del Captan 80 WG

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione con cui l'EFSA ha disposto la divulgazione integrale dell'elenco dei co-formulanti contenuti nella formulazione rappresentativa del prodotto fitosanitario Captan 80 WG, nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva captano. Il caso coinvolge il rapporto tra trasparenza documentale, segreto commerciale e disciplina speciale delle informazioni ambientali.

Fatti e svolgimento del procedimento

Arysta Lifescience commercializza prodotti fitosanitari contenenti captano, tra cui Captan 80 WG. Nel dicembre 2022 tre membri del Parlamento europeo hanno chiesto accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, a documenti comprendenti l'elenco dei co-formulanti presentato da Arysta nel dossier di rinnovo dell'approvazione del captano. EFSA ha inizialmente indicato di voler concedere l'accesso sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, poi ha adottato la decisione impugnata del 17 febbraio 2023, confermando la divulgazione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama:

  • l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, che consente di negare l'accesso quando la divulgazione arrechi pregiudizio agli interessi commerciali, salvo interesse pubblico prevalente;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, che prevede una presunzione di interesse pubblico prevalente quando l'informazione richiesta riguarda emissioni nell'ambiente;
  • il regolamento n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, in particolare la distinzione tra approvazione della sostanza attiva a livello UE e autorizzazione del prodotto fitosanitario a livello nazionale;
  • il regolamento di esecuzione n. 540/2011, relativo all'elenco delle sostanze attive approvate;
  • il regolamento n. 284/2013, sulle esigenze di dati per i prodotti fitosanitari.

Questione giuridica esaminata

La questione centrale era stabilire se l'elenco dei co-formulanti presentato per il rinnovo dell'approvazione del captano rientrasse nella nozione di "informazione relativa a emissioni nell'ambiente". In subordine, occorreva verificare se EFSA avesse omesso illegittimamente la valutazione degli interessi commerciali di Arysta ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che la nozione di informazioni relative a emissioni nell'ambiente va interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in senso ampio, includendo i dati che consentono di conoscere ciò che viene effettivamente rilasciato nell'ambiente o ciò che è prevedibile venga rilasciato in condizioni normali o realistiche di uso del prodotto.

EFSA aveva fondato la propria decisione su due autonome ragioni:

  • il captano era già sul mercato e quindi i dati relativi alla sua composizione potevano riferirsi a emissioni attuali o prevedibili;
  • l'elenco dei co-formulanti del dossier di rinnovo era tecnicamente identico a quello del prodotto Captan 80 WG già autorizzato e commercializzato, con la sola differenza di un numero CAS obsoleto/sostituito per una sostanza.

Il Tribunale ha ritenuto decisiva la seconda ragione: poiché il prodotto Captan 80 WG era già autorizzato da uno Stato membro e immesso sul mercato, i co-formulanti della sua composizione sono destinati a essere dispersi nell'ambiente nell'uso normale o realistico del prodotto. L'identità tecnica tra i due elenchi rendeva irrilevante la circostanza che uno fosse presentato nel contesto del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva e l'altro nel contesto dell'autorizzazione del prodotto. La distinzione, invocata dalla ricorrente, tra "prodotto rappresentativo/potenziale" e prodotto "reale" non trova fondamento nel regolamento n. 1107/2009 e non incide sulla qualificazione delle informazioni.

Il Tribunale ha inoltre osservato che, anche il primo fondamento addotto da EFSA reggeva: il dossier di rinnovo riguardava una sostanza attiva già presente nel mercato e nell'ambiente, e i dati relativi ai co-formulanti erano destinati a essere dispersi nell'ambiente in modo non meramente ipotetico ma prevedibile.

Effetti sulla tutela degli interessi commerciali

Una volta accertato che le informazioni rientravano nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, EFSA non era tenuta a effettuare la ponderazione con gli interessi commerciali prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. La disciplina ambientale speciale sostituisce infatti la normale valutazione comparativa, facendo scattare una presunzione di interesse pubblico prevalente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il motivo unico dedotto da Arysta Lifescience, dichiarandolo infondato sia quanto alla qualificazione delle informazioni come relative a emissioni nell'ambiente, sia quanto alla pretesa omissione della valutazione degli interessi commerciali. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nel settore dei prodotti fitosanitari, dati relativi alla composizione di una formulazione già commercializzata possono costituire informazioni relative a emissioni nell'ambiente anche se inseriti in un dossier di rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva. Quando ricorre tale qualificazione, l'eccezione per la tutela degli interessi commerciali non può essere opposta per negare l'accesso, poiché l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 impone la prevalenza dell'interesse pubblico alla divulgazione.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaprodotti fitosanitaritutela degli interessi commercialiinformazioni ambientali

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