Tribunale, Ordinanza T-615/24
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 giugno 2025. — Asociación de ciudadanos contra la corrupción y para la defensa del estado de derecho contro Mediatore europeo. — Ricorso di annullamento – Decisione del Mediatore di non avviare un’indagine a seguito di una denuncia – Atto non impugnabile – Incompetenza manifesta parziale – Irricevibilità manifesta parziale. — Causa T-615/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione del Mediatore europeo di non aprire un’indagine su una denuncia, ritenendo che tale decisione non produca effetti giuridici vincolanti e non sia quindi impugnabile ex articolo 263 TFUE. Ha inoltre escluso la possibilità di qualificare la censura come ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE, poiché il Mediatore non è tenuto ad adottare atti vincolanti nei confronti del denunciante. Le domande volte a ottenere un ordine di riesame e di apertura dell’indagine sono state respinte per incompetenza manifesta.
Ricorso di annullamento contro la decisione del Mediatore europeo di archiviare una denuncia senza avviare un’indagine: irricevibilità per assenza di atto impugnabile e incompetenza del Tribunale a impartire ingiunzioni.
La questione giuridica
Se la decisione del Mediatore europeo di archiviare una denuncia senza aprire un’indagine costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se, in subordine, l’omessa apertura dell’indagine o l’omessa adozione di relazioni e raccomandazioni possa essere censurata con ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE; e se il Tribunale possa ordinare al Mediatore di riesaminare la denuncia, avviare un’indagine e ristabilire l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.
Principio di diritto
La decisione con cui il Mediatore europeo archivia una denuncia e comunica di non avviare un’indagine non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, perché il Mediatore non adotta misure vincolanti né nei confronti del denunciante né nei confronti dell’istituzione interessata; di conseguenza, neppure l’asserita omissione di avviare un’indagine, di adottare una relazione o di formulare raccomandazioni può essere fatta valere con ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE, poiché tale rimedio presuppone la mancata adozione di un atto giuridicamente vincolante. Inoltre, il Tribunale non ha competenza a ordinare al Mediatore di riesaminare la denuncia o di avviare un’indagine.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 228 TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso contro l’archiviazione di una denuncia da parte del Mediatore europeo
L’ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto da un’associazione spagnola contro la decisione del Mediatore europeo di archiviare una denuncia senza aprire un’indagine. Il Tribunale, adito ai sensi degli articoli 263 e, in subordine, 265 TFUE, ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente incompetente.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente aveva presentato il 28 agosto 2024 una denuncia contro la Commissione europea. Dopo una prima richiesta di informazioni e una successiva valutazione, il Mediatore aveva comunicato il 18 settembre 2024 che non vi erano elementi sufficienti per avviare un’indagine e che la denuncia sarebbe stata archiviata. A seguito di solleciti della ricorrente, il Mediatore aveva confermato tale posizione con e-mail del 27 settembre 2024 e poi con la decisione impugnata del 3 ottobre 2024, nella quale aveva ribadito le ragioni dell’archiviazione e risposto anche alla richiesta di avviare un’indagine d’ufficio.
Domande formulate dalla ricorrente
La ricorrente chiedeva, in sostanza:
- l’annullamento della decisione del Mediatore;
- la declaratoria che l’inerzia del Mediatore era contraria al diritto dell’Unione;
- un ordine di riesame della denuncia e di apertura di un’indagine;
- il ristabilimento dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Il Tribunale osserva che il primo capo della domanda, pur evocando anche l’articolo 265 TFUE, si confonde in realtà con una domanda di annullamento ex articolo 263 TFUE.
Quadro normativo rilevante
La decisione si fonda sull’articolo 228 TFUE e sul regolamento (UE, Euratom) 2021/1163, che disciplina lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore europeo. In particolare, il Tribunale richiama:
- l’articolo 2, paragrafi 4, 5, 7 e 10, sul trattamento delle denunce, l’archiviazione e l’eventuale avvio di un’indagine;
- l’articolo 3, paragrafo 1, sulla decisione di avviare un’indagine;
- l’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sulle conclusioni dell’indagine, il parere circostanziato dell’istituzione interessata e la comunicazione al denunciante.
Ragionamento del Tribunale sull’assenza di atto impugnabile
Il Tribunale afferma che il Mediatore si limita a informare il denunciante delle azioni adottate e, se ravvisa un caso di cattiva amministrazione, a trasmettere conclusioni e raccomandazioni, senza però adottare misure vincolanti. La relazione o la decisione con cui conclude l’esame di una denuncia non produce effetti giuridici nei confronti dei terzi ai sensi dell’articolo 263 TFUE e non vincola l’istituzione interessata, che resta libera di determinarsi.
Di conseguenza, la decisione impugnata, che comunica l’archiviazione della denuncia e il mancato avvio di un’indagine, non è qualificabile come atto impugnabile. Il Tribunale richiama anche la propria precedente giurisprudenza e la giurisprudenza della Corte sul fatto che il Mediatore non dispone di poteri decisori vincolanti.
Esclusione del ricorso per carenza
Il Tribunale precisa inoltre che, anche volendo leggere il ricorso come ricorso per carenza, esso sarebbe comunque irricevibile. Il rimedio previsto dall’articolo 265 TFUE serve infatti a sanzionare l’omessa adozione di un atto giuridicamente vincolante. Poiché il Mediatore non è tenuto a emanare atti vincolanti né nei confronti del denunciante né nei confronti dell’istituzione interessata, non può essere convenuto in carenza per non aver aperto un’indagine o non aver adottato una relazione o raccomandazioni.
Domande di ingiunzione e incompetenza del Tribunale
Le richieste di ordinare al Mediatore il riesame della denuncia, l’avvio di un’indagine e il ristabilimento dell’uguaglianza dei cittadini vengono respinte per incompetenza manifesta. Il Tribunale ribadisce che, nell’ambito del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, neppure in relazione alle modalità di esecuzione delle sentenze.
Dispositivo e spese
Il ricorso è quindi respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile, senza notificazione al Mediatore. Quanto alle spese, poiché il convenuto non ha sostenuto spese essendo l’ordinanza adottata prima della notifica del ricorso, la ricorrente è condannata a farsi carico delle proprie spese ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia conferma che le decisioni del Mediatore europeo di non avviare un’indagine e di archiviare una denuncia non sono atti impugnabili e non possono essere contestate come omissioni di atti vincolanti; il controllo giurisdizionale del Tribunale resta quindi precluso sia per carenza di effetti giuridici sia per impossibilità di emettere ordini di facere nei confronti del Mediatore.
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