Cassazione Civile, Ordinanza n. 04169/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un ingegnere, che aveva ricevuto da una società poi fallita un incarico di consulenza professionale relativo a un complesso immobiliare, ha chiesto l’ammissione al passivo per i compensi maturati, con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e per una parte in chirografo. L’istante sosteneva di avere eseguito integralmente la progettazione e di non aver potuto completare le ulteriori prestazioni per fatto della committente, che avrebbe chiuso il cantiere e manifestato la volontà di non proseguire i lavori prima del fallimento. Il giudice delegato aveva riconosciuto solo una parte del compenso, parametrandola alle prestazioni effettivamente svolte, e il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo. In cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che il recesso della committente e la sua anteriorità al fallimento potevano essere provati anche senza atto scritto, nonché l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dal ricorso per concordato preventivo della società, dai quali risultava la chiusura del cantiere e il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del rapporto; il terzo motivo, relativo alla cessazione del rapporto per scadenza del termine, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che il tribunale ha erroneamente applicato l’art. 2704 c.c., poiché la disciplina della data certa riguarda la data della scrittura privata nei confronti dei terzi e non impedisce di provare il negozio e la sua anteriorità al fallimento con altri mezzi di prova, quando il rapporto è soggetto a libertà di forma. Ha inoltre chiarito che, per il contratto di prestazione d’opera professionale, anche il recesso della committente può essere desunto da comportamenti concludenti o omissivi, compresa la sospensione dei lavori e l’inadempimento delle obbligazioni correlate, senza necessità di una forma scritta. Ha poi rilevato che il tribunale aveva omesso di valutare fatti documentali decisivi contenuti nel ricorso per concordato preventivo, idonei a orientare diversamente la decisione sulla cessazione del rapporto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Mantova anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c.
richiamato come base del privilegio invocato dal professionista per il credito da prestazione d’opera.
art. 2704 c.c.
Deve quindi trovare applicazione l’art. 2704 c.c.
la Corte esclude che disciplini la validità o l’efficacia del recesso; la norma attiene alla data certa della scrittura privata verso i terzi e non impedisce la prova del negozio con altri mezzi, se il rapporto è a forma libera.
art. 45 l.fall.
il contratto di prestazione professionale è governato dal principio di libertà della forma, di modo che inconferente è l’art. 45 l.fall.
la Corte ritiene inconferente il richiamo alla norma nel caso di specie, perché il rapporto professionale non richiedeva una forma particolare per il recesso.
art. 1373 c.c.
recesso unilaterale ex art. 1373 c.c.
il recesso unilaterale dalla prestazione d’opera professionale può essere manifestato anche per fatti concludenti, in assenza di una forma imposta.
art. 112 c.p.c.
violazione dell’art.112 c.p.c.
motivo assorbito; censura riferita alla mancata valutazione della cessazione del rapporto per scadenza del termine.
Massime di principio
- La regola della data certa ex art. 2704 c.c. riguarda l’opponibilità ai terzi della data della scrittura privata, non l’esistenza del negozio in sé: pertanto, nei rapporti a forma libera, il negozio e la sua anteriorità al fallimento possono essere provati con ogni mezzo consentito dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura dell’atto.
- Nel contratto di prestazione d’opera professionale, se non è prevista una forma per il recesso, la volontà della committente di sciogliere il rapporto può risultare anche da comportamenti concludenti o omissivi, come la chiusura del cantiere e la cessazione di fatto delle attività.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può ignorare documenti decisivi che, se esaminati, sarebbero idonei a dimostrare circostanze rilevanti per la decisione, pena vizio di motivazione o omesso esame di fatto decisivo.
- Quando il contratto rinvia alle tariffe professionali con formula dinamica o ricettizia, il calcolo del compenso deve essere effettuato secondo la disciplina vigente ratione temporis, e non sulla base di una regolazione ormai superata in modo statico.
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