Cassazione Penale, Sentenza n. 27400/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge per omissione nell'atto dispositivo della sentenza delle sanzioni amministrative obbligatorie conseguenti al reato: in particolare la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art.187 comma 8 (che rinvia all'art.186 comma 7 C.d.S.) e la confisca del veicolo utilizzato. Il giudice di primo grado, pur avendo richiamato in motivazione la sanzione accessoria della sospensione, non l'ha trascritta nel dispositivo; inoltre non ha disposto la confisca del veicolo, disposizione che il ricorrente sosteneva essere obbligatoria per legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla mancata applicazione della confisca del veicolo (targa AH 458 EH) e ha disposto la confisca. Ha altresì disposto l'integrazione del dispositivo: la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di 9 mesi (misura già indicata in motivazione ma omessa nel dispositivo). La Corte ha motivato la possibilità di rettificare il dispositivo richiamando la prevalenza della motivazione e le norme processuali che consentono la rettifica o l'integrazione quando la motivazione contiene elementi certi e logici, nonché l'applicabilità di misure obbligatorie senza margini di discrezionalità.
Norme richiamate
art.187 Codice della Strada
Il comma 8 rinvia al comma 7 dell'art.186 C.d.S. e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di rifiuto agli accertamenti per alterazione da stupefacenti; tale sanzione è obbligatoria e deve essere pronunciata anche se non prevista nell'accordo delle parti
art.186 Codice della Strada
Prevede la confisca del veicolo utilizzato per la violazione (guida in stato di alterazione da stupefacenti) come misura obbligatoria: la mancata pronuncia nel dispositivo costituisce illegittimità quantitativa che può essere sanata in cassazione
art.619 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di procedere alla rettifica del dispositivo quando la motivazione prevale e contiene elementi certi e logici che giustificano la correzione senza annullamento
art.620 lett. 1) cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di Cassazione a pronunciare disposizioni consequenziali alla condanna (come la confisca) quando si tratta di statuizioni non connotate da discrezionalità
art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione nello status di riti speciali (abbreviato), la Corte sottolinea che la sanzione amministrativa accessoria è autonoma e impugnabile per vizi di legittimità anche oltre tali limiti
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per specifici reati stradali (es. sospensione della patente, confisca del veicolo) sono obbligatorie e il giudice è tenuto a pronunciarle anche se non risultano nell'accordo delle parti.
- Se c'è contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza e la motivazione contiene elementi certi e logici, la Corte di Cassazione può rettificare o integrare il dispositivo ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen.; in mancanza delle condizioni tipizzate si procede all'annullamento con o senza rinvio.
- La Corte di Cassazione può disporre direttamente misure non discrezionali conseguenti alla condanna (es. confisca) ai sensi dell'art.620 lett.1 cod. proc. pen., quando tali misure sono obbligatorie per legge.
- Nei riti speciali (es. abbreviato) l'omissione di statuizioni obbligatorie nel dispositivo non è sanata dall'accordo tra le parti: il giudice deve provvedere d'ufficio e tali omissioni possono essere censurate e corrette in sede di legittimità.
- In situazioni simili è opportuno verificare sempre che il dispositivo della sentenza riporti integralmente le misure e sanzioni indicate in motivazione e previste dalla legge; in caso di omissione è possibile chiedere rettifica o impugnazione per ottenere l'integrazione/annullamento.
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