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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2024, n. 426.

Giustizia amministrativa202500629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza all’esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, divenuto definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il creditore ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro l’11 giugno 2024, con il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza era stata condannata al pagamento di € 100.214,36, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto, non opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione l’8 novembre 2024. Nonostante ciò, l’amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto. Il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché il pagamento delle spese di registrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente al giudicato e l’inadempimento dell’azienda sanitaria, che non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento. Ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di eseguire il decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme dovute, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, inclusi gli interessi nella misura stabilita dal titolo. Ha respinto la richiesta di ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola iniqua in considerazione della decorrenza degli interessi moratori previsti dagli artt. 3 e 5 d.lgs. 231/2002. Ha rilevato che le ulteriori spese sostenute dopo il decreto sarebbero rimborsabili se funzionali alla soddisfazione del credito, ma non erano state documentate. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta del creditore successiva alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. L’azienda sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente la richiesta di un’ulteriore somma per l’inottemperanza; nel caso concreto la relativa domanda è stata ritenuta iniqua, poiché erano già dovuti interessi moratori.

  • artt. 3 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Gli interessi moratori decorrono in relazione al credito azionato e hanno concorso a rendere iniqua l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo e notificato all’amministrazione obbligata, quando questa non dimostri di aver adempiuto integralmente.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione intimata dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l’obbligo di adempiere, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • La nomina di un commissario ad acta costituisce misura esecutiva appropriata quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice; il commissario può essere autorizzato a delegare le attività a dirigenti o funzionari del proprio ufficio.
  • La richiesta di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in concreto, risulti iniqua alla luce della decorrenza di interessi moratori già dovuti sul credito.
  • Le spese sostenute dopo la formazione del titolo possono essere poste a carico dell’amministrazione se funzionali alla soddisfazione del credito, ma devono essere adeguatamente documentate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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