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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00200/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una maggiore IRPEG per l'anno 2004, ritenendo la società non operativa e rilevando che, pur avendo barrato la relativa casella nella dichiarazione dei redditi, non aveva versato le imposte dovute. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione e dichiarato legittimo l'accertamento, condannando la società alle spese. In cassazione la contribuente aveva dedotto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che alcuni immobili erano in corso di costruzione e altri in nuda proprietà, quindi non idonei a produrre reddito; (2) omesso esame del fatto che la società versava in un periodo di non normale svolgimento dell'attività per il mancato rilascio di autorizzazioni amministrative necessarie all'avvio della nuova attività alberghiera; (3) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 in punto spese, per mancata compensazione e per liquidazione ritenuta eccessiva. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato istanza di estinzione, allegando di avere definito la lite ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/2017, con domanda tempestiva e pagamento della prima rata dell'importo dovuto.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché il debito non risultava integralmente estinto, essendo stata versata solo la prima rata dell'importo complessivamente dovuto. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di definizione agevolata e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi da parte del giudice di appello.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per censurare la condanna alle spese processuali e la mancata compensazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che la condanna alle spese avrebbe assunto funzione sanzionatoria assimilabile alla responsabilità aggravata, senza i relativi presupposti.

  • art. 11 d.l. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017

    La Corte ha applicato la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, rilevando che il pagamento dell'unica rata o della prima rata entro il termine previsto perfeziona la definizione, salvo diniego notificato nei termini.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla norma sulla definizione agevolata per il calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo da versare insieme agli importi contestati.

  • art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla norma sulla definizione agevolata per escludere gli interessi di mora dal perimetro del pagamento dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la presentazione di una valida domanda di definizione agevolata e il pagamento, nei termini, dell'unica rata o della prima rata comportano l'estinzione del giudizio, purché non sia stato notificato un diniego nei termini previsti.
  • La definizione agevolata della lite non coincide necessariamente con la cessazione della materia del contendere quando il pagamento effettuato non estingue integralmente il debito, essendo sufficiente per l'estinzione del processo la perfezione della procedura agevolata secondo la legge speciale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità del ricorso.
  • Le doglianze sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. e sulle spese restano assorbite quando intervenga la definizione della controversia che chiuda il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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