Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione dirigenziale della Ripartizione Ambiente Suap, Sua, Trasporti, Viabilità e Mobilità Sostenibile n. -OMISSIS- del 05.06.2025, recante “provvedimento inibitorio dell'attività di vendita di prodotti alimentari tramite distributori automatici svolta presso il posteggio isolato stagionale n. -OMISSIS-”; della nota dirigenziale prot. n. 44043 del 01.07.2025 del dirigente della Ripartizione Ambiente, Suap, Sua, Trasporti, Viabilità e Mobilità Sostenibile, nella sola parte in cui richiama il contenuto della determinazione n. -OMISSIS-/2025, di inibizione della vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, di quelli richiamati negli atti e provvedimenti dinanzi elencati, compresi, ove occorra: l'art. 3, capitolo 9.2. del Regolamento Comunale di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici di cui al vigente Documento Strategico per il Commercio approvato con deliberazione consiliare di Bisceglie n. 22 del 29.04.2025 (impugnati per quanto di interesse) e comunque, per la disapplicazione dello stesso; la relazione istruttoria “espletata da -OMISSIS-” pure richiamata nella determina n. -OMISSIS-/2025, non conosciuta.

Giustizia amministrativa202501011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di inibizione della vendita di prodotti alimentari e bevande tramite distributori automatici presso un’edicola su posteggio pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società, subentrata nella concessione di un posteggio destinato alla vendita esclusiva di giornali e periodici, aveva presentato SCIA e installato distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande in una parte dello spazio dell’edicola. Il Comune ha inibito l’attività ritenendola incompatibile con il vincolo di destinazione non alimentare previsto dal bando e dalla concessione. Con unico articolato motivo, la ricorrente ha dedotto che l’art. 3 della legge regionale Puglia n. 20/2024 consente ai punti vendita esclusivi di giornali, fermo l’obbligo di continuare la vendita di giornali, di destinare parte della superficie dell’edicola alla vendita di prodotti non alimentari, alimentari e bevande tramite apparecchi automatici. La disposizione sarebbe sopravvenuta a integrare eteronomamente la lex specialis e il rapporto concessorio, anche in deroga al precedente vincolo di destinazione. Il Comune ha richiamato anche una previsione programmatica del regolamento comunale contenuto nel Documento Strategico per il Commercio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 3 della legge regionale n. 20/2024 abbia natura agevolativa e sia finalizzato a promuovere la diffusione della stampa e il pluralismo informativo, rendendo più attrattive e sostenibili le rivendite di giornali. Da tale ratio deriva l’idoneità della norma sopravvenuta a eterointegrare l’atto concessorio e le precedenti previsioni della lex specialis, limitatamente alle edicole legittimamente destinate alla vendita esclusiva di giornali e periodici. Il vincolo originario di destinazione non impediva quindi l’installazione dei distributori automatici per alimenti e bevande, purché fosse mantenuto l’obbligo di vendita dei giornali. La facoltà non è stata ritenuta estensibile ad altre attività non alimentari eventualmente esercitate nel posteggio. Il regolamento comunale è stato considerato meramente programmatico e non impeditivo della fruizione della misura regionale, poiché l’amministrazione non può precludere il beneficio legislativo mediante il ritardo nell’indizione delle procedure previste dal regolamento. È stata annullata la determina dirigenziale di inibizione e sono stati travolti i riferimenti consequenziali alla stessa; l’esame degli ulteriori atti impugnati è rimasto estraneo alla decisione per mancanza di specifiche censure. Spese integralmente compensate in ragione della novità della questione e dell’assenza di un quadro interpretativo univoco.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Puglia n. 20/2024

    Fermo restando l'obbligo della vendita di giornali, quotidiani e periodici, assicurando parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni, i punti vendita esclusivi, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, possono destinare una parte della superficie delle edicole alla vendita di prodotti non alimentari, di prodotti alimentari e bevande, tramite apparecchi automatici.

    La disposizione attribuisce ai punti vendita esclusivi di giornali una facoltà agevolativa direttamente esercitabile, idonea a eterointegrare le precedenti previsioni concessorie e della lex specialis, purché resti garantita la vendita di giornali, quotidiani e periodici.

  • art. 1 l.r. Puglia n. 20/2024

    La finalità di promuovere l’informazione, il pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un’informazione pluralista concorre a qualificare la facoltà prevista dall’art. 3 come misura di favore per le edicole.

  • art. 3, capitolo 9.2, del Regolamento comunale di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici

    L’amministrazione comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici.

    La previsione ha natura programmatica e non può impedire l’applicazione della legge regionale sopravvenuta né consentire all’amministrazione di precludere il beneficio mediante ritardi nell’indizione delle procedure.

  • d.g.r. Puglia n. 762 del 25 maggio 2016

    È richiamata dal regolamento comunale quale criterio per l’indizione dei bandi relativi ai punti vendita di quotidiani e periodici; non costituisce la base diretta della decisione.

Massime di principio

  • Una norma regionale sopravvenuta che attribuisce alle edicole esclusive la facoltà di destinare parte della superficie alla vendita di prodotti alimentari e bevande tramite distributori automatici può eterointegrare le precedenti previsioni del bando e della concessione che limitavano la destinazione del posteggio al settore non alimentare, quando l’area sia legittimamente adibita alla vendita esclusiva di giornali e periodici.
  • La facoltà agevolativa riconosciuta alle edicole è subordinata al mantenimento dell’obbligo di vendita di giornali, quotidiani e periodici e non può essere estesa ad attività diverse da quelle espressamente contemplate dalla disposizione regionale.
  • Una previsione comunale meramente programmatica, relativa alla futura indizione di bandi per integrare la dotazione dei punti vendita di giornali, non può impedire l’immediata fruizione di una facoltà attribuita direttamente dalla legge regionale.
  • L’amministrazione comunale non può utilizzare i vincoli della precedente lex specialis o il ritardo nell’attuazione di una previsione regolamentare per neutralizzare una misura legislativa regionale di favore, quando la sua applicazione sia coerente con la finalità di promozione della diffusione della stampa.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConcessioni demaniali marittime
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.