Sentenza del 16/10/2015 n. 20982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per la mancata attestazione, sull'originale depositato, della conformità dell'atto d'appello a quello spedito per posta. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi degli artt. 53 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, l'inammissibilità avrebbe dovuto essere dichiarata soltanto dopo una verifica concreta dell'effettiva difformità dell'atto. Tuttavia, la Corte ha rilevato preliminarmente che l'Agenzia non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione né aveva dimostrato di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancata produzione dell'avviso di ricevimento necessario a provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio. Non è stato concesso un termine per sanare la carenza, poiché la parte intimata non si era costituita e l'Agenzia non aveva fornito la prova di aver richiesto tempestivamente all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso. Nulla è stato disposto sulle spese, data la mancata partecipazione della controparte.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 3
Disciplina il deposito del ricorso tributario e le formalità relative alla conformità della copia depositata all'atto notificato o spedito. La mancata attestazione o prova della conformità può comportare l'inammissibilità, secondo la concreta verifica richiesta dalla disciplina processuale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Estende all'appello tributario le formalità previste per il ricorso introduttivo, comprese quelle relative al deposito e alla conformità degli atti.
Codice di procedura civile, art. 149
Prevede la notificazione a mezzo del servizio postale. L'avviso di ricevimento è funzionale a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 291
Consente, in presenza di una notificazione nulla, la rinnovazione della notificazione. La Corte ha escluso tale rimedio nel caso concreto, trattandosi di mancata prova del perfezionamento e non di una semplice notificazione nulla.
Codice di procedura civile, artt. 372, comma 2, 379 e 380-bis
Individuano i termini e le modalità entro cui può essere prodotto l'avviso di ricevimento mancante: fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, prima dell'inizio della relazione o della trattazione.
Codice di procedura civile, art. 184-bis
Consente la rimessione in termini quando la parte dimostri una causa non imputabile e il tempestivo attivarsi per compiere l'atto omesso. Nel caso esaminato mancava la prova dell'attivazione presso l'amministrazione postale.
Legge n. 890/1982, art. 6, comma 1
Consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento. La tempestiva richiesta può essere rilevante per ottenere la rimessione in termini.
Massime di principio
- Nei giudizi notificati a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è essenziale per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando la controparte non si è costituita.
- L'avviso può essere prodotto tardivamente entro i limiti processuali previsti, ma deve comunque essere depositato prima dell'inizio della discussione o della trattazione camerale.
- Se l'avviso non è stato ricevuto, la parte deve dimostrare di avere richiesto tempestivamente un duplicato all'amministrazione postale; in mancanza, non può normalmente ottenere la rimessione in termini.
- È importante distinguere tra notificazione nulla, eventualmente rinnovabile, e mancata prova del perfezionamento della notificazione, che può comportare direttamente l'inammissibilità.
- Le formalità di deposito e di attestazione della conformità degli atti processuali devono essere rispettate e documentate, perché la loro omissione può compromettere l'ammissibilità dell'impugnazione.
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