Cassazione Civile, Ordinanza n. 33200/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
La controversia
Una società attiva nella fornitura di gas ed energia elettrica ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la società che gestiva il servizio di distribuzione/vettoriamento del gas, chiedendo il risarcimento dei danni per asserita violazione del divieto di abuso di dipendenza economica e, in subordine, per responsabilità aquiliana. La pretesa si fondava sul fatto che la società distributrice avrebbe richiesto ripetutamente, fuori dai presupposti stabiliti dall'autorità di regolazione, l'escussione della garanzia bancaria prestata dall'attrice; ciò avrebbe poi determinato il mancato rinnovo delle garanzie da parte della banca. La convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di Firenze, sostenendo che il rapporto era regolato da un codice di rete approvato dall'autorità di settore, il quale prevedeva una clausola di foro esclusivo in favore del giudice del luogo della sede legale della distributrice. Il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione e dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo efficace la clausola contenuta nel codice di rete anche senza una specifica pattuizione scritta tra le parti. La società attrice proponeva regolamento necessario di competenza con due motivi: violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. per mancanza di accordo scritto derogatorio della competenza; e violazione degli artt. 1322, 1326 e 1341 c.c. per assenza di un contratto di distribuzione formalmente concluso e di specifica sottoscrizione della clausola. La controparte resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva declinato la competenza, ha dichiarato competente il Tribunale di Roma e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi a quel giudice. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese del regolamento. La Corte ha ritenuto che il codice di rete, pur avendo natura contrattuale e potendo disciplinare le condizioni generali del rapporto, non può da solo valere come valida clausola di deroga territoriale se la clausola non sia trasfusa nello specifico contratto e non risulti approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.; in ogni caso, la deroga alla competenza territoriale richiede l'atto scritto e l'espressa previsione dell'esclusività del foro designato ex art. 29 c.p.c.
Norme richiamate
art. 28 c.p.c.
richiamato quale norma di riferimento in materia di competenza territoriale derogabile, ma non idonea da sola a fondare la clausola forum selection senza il rispetto delle forme richieste dall'art. 29 c.p.c.
art. 29 c.p.c.
la deroga convenzionale della competenza territoriale deve risultare da atto scritto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato.
art. 1322 c.c.
richiamato per la qualificazione del rapporto contrattuale e la possibilità di autonomia negoziale entro i limiti di legge.
art. 1326 c.c.
richiamato in relazione al perfezionamento del contratto di distribuzione tramite comportamento/conclusione del rapporto.
art. 1341, secondo comma, c.c.
le clausole onerose contenute in condizioni generali o schemi standardizzati, tra cui la clausola di foro esclusivo, richiedono specifica approvazione per iscritto dell'utente.
d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164
richiamato come fonte della disciplina del mercato interno del gas naturale e dell'obbligo di accesso regolato alle reti e di predisposizione dei codici di rete.
deliberazione ARERA n. 138/04 del 29 luglio 2004
richiamata quale atto che impone ai gestori di predisporre codici di rete e ne definisce la funzione di disciplina delle condizioni generali del contratto di distribuzione.
art. 9 della legge n. 192 del 1998
richiamato nel petitum attoreo come parametro del dedotto abuso di dipendenza economica.
artt. 2043 e ss. c.c.
richiamati in via subordinata come base della domanda risarcitoria extracontrattuale.
Massime di principio
- I codici di rete predisposti dagli operatori del settore energetico hanno natura contrattuale e non regolamentare: essi possono fissare condizioni generali del rapporto, ma acquistano efficacia vincolante tra le parti solo attraverso il concreto contratto concluso con l'utente.
- La validità di una clausola di deroga della competenza territoriale richiede il rispetto dell'art. 29 c.p.c.: la clausola deve risultare da atto scritto e deve indicare espressamente il carattere esclusivo del foro scelto.
- La presenza di condizioni generali predisposte unilateralmente da un'impresa operante in regime di monopolio non esonera dall'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, c.c.; le clausole onerose, inclusa quella di foro esclusivo, necessitano di specifica approvazione per iscritto.
- Un rapporto di distribuzione del gas può anche perfezionarsi senza una forma vincolata imposta da legge, ma ciò non consente di far discendere automaticamente da un codice di rete l'efficacia di una clausola derogatoria della competenza in assenza di espressa pattuizione individuale.
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