Risoluzione n. 74 del 23/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia non sono soggetti a bollo fin dall’origine ex art. 4 della tariffa del DPR n. 642/1972, ma solo in caso d’uso ex art. 28 della tariffa parte seconda, in quanto mantengono natura di scritti tecnici anche se parte integrante dell’atto edilizio.
Imposta di bollo su elaborati tecnici allegati a concessione edilizia
Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia
La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell’imposta di bollo degli elaborati tecnici allegati alla domanda e alla concessione edilizia. Il punto centrale è stabilire se tali documenti debbano essere tassati come parte dell’atto abilitativo oppure se conservino la propria natura tecnica e siano quindi soggetti a bollo solo in caso d’uso.
Quesito posto dal Comune
Il Comune chiede se, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sia corretto assoggettare all’imposta di bollo non solo il provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe o 4 facciate, ma anche ciascun elaborato costituente il progetto. Il progetto, infatti, è normalmente composto da più elaborati grafici di varie dimensioni e da una relazione tecnica descrittiva, allegati dai professionisti alla domanda di concessione edilizia e restituiti insieme al provvedimento abilitativo.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante ritiene che il bollo debba applicarsi sia sull’atto abilitativo sia su ogni singolo elaborato progettuale, indipendentemente dalle dimensioni. Secondo questa impostazione, il progetto non costituirebbe un semplice allegato, ma parte integrante e imprescindibile dell’atto comunale, poiché completa il provvedimento con la rappresentazione grafica delle opere da eseguire.
Quadro normativo richiamato
L’Amministrazione richiama innanzitutto l’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, che prevede l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli atti e provvedimenti degli organi della pubblica amministrazione, tra cui comuni e altri enti pubblici, rilasciati anche in estratto o copia conforme a richiesta dell’interessato.
Viene poi richiamato l’articolo 28 della tariffa, parte seconda, che assoggetta all’imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare, i seguenti documenti:
- tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;
- liquidazioni, dimostrazioni, calcoli e altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere.
Orientamenti di prassi richiamati
La risoluzione richiama una precedente pronuncia del 30 marzo 1995, prot. n. 78, secondo cui gli atti e documenti di natura tecnica, anche se allegati o facenti parte integrante di convenzioni o atti integrativi e anche se sottoscritti dall’impresa e dall’ente appaltante, non perdono la loro natura di scritti tecnici e non possono essere considerati scritture private.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 97 del 27 marzo 2002, relativa agli atti e documenti formati nell’esecuzione di contratti pubblici di appalto. In tale occasione è stato precisato che, pur essendo gli elaborati grafici progettuali e i piani di sicurezza parte integrante del contratto ai sensi dell’art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, essi conservano comunque natura di elaborati tecnici e rientrano tra gli atti di cui all’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del DPR n. 642/1972.
Valutazione dell’Amministrazione
Sulla base dei richiami normativi e di prassi, la Direzione conclude che gli elaborati tecnici considerati nel caso esaminato non rientrano nell’articolo 4 della tariffa parte prima. La loro natura non muta neppure quando sono allegati o costituiscono parte integrante della concessione edilizia.
Di conseguenza, tali elaborati:
- non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin dall’origine;
- sono soggetti a imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 28 della tariffa parte seconda.
Definizione di caso d’uso
La risoluzione ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 642/1972, il caso d’uso si verifica quando atti, documenti e registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
Misura minima dell’imposta
Per completezza viene richiamato anche l’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642/1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, secondo cui in ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dagli uffici competenti.
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