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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15602/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra più condanne e rideterminato la pena complessiva; il Procuratore generale contestava che il giudice dell'esecuzione avesse duplicato la riduzione di un terzo spettante per i riti speciali (ritenuta già applicata in sede di cognizione), applicando quindi due volte lo stesso sconto e producendo un errore nel computo della pena e nella determinazione della sanzione pecuniaria; si deduceva inoltre la contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi (connessi) del Procuratore generale solo sul profilo del calcolo della pena. Ha escluso pregiudizio derivante dall'omessa notifica del ricorso del PG al difensore, rilevando che la parte ha comunque partecipato depositando memoria. Ha accertato che nell'ordinanza impugnata vi è stata una duplicazione dell'applicazione della riduzione per rito speciale e la contraddittorietà/mancanza di chiarezza della motivazione sul punto. Ha annullato l'ordinanza limitatamente al computo della pena complessiva e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, confermando però la decisione di continuità già acquisita; il giudice di rinvio dovrà riproporre il calcolo motivando puntualmente pena base, aumenti per i reati satellite e applicando una sola volta le riduzioni spettanti per i singoli riti speciali, senza duplicazioni.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione di dichiarare la continuazione e calcolare la pena complessiva; la Corte ha precisato che tale norma non legittima la duplicazione delle riduzioni per i riti già operate in sede di cognizione.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ricorda che tale riduzione, quando applicata, deve essere computata una sola volta in sede esecutiva e che, se predeterminata aritmeticamente (rito abbreviato), non necessita di motivazione sul quantum.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la riduzione della pena nel patteggiamento; la Corte richiama che, in caso di continuazione tra reato giudicato con rito ordinario e reato con patteggiamento, la riduzione prevista dall'art. 444 deve essere considerata nel calcolo della pena unica secondo regole precise (base o aumento a seconda che il reato patteggiato sia ritenuto più grave o satellite).

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione degli atti della cancelleria; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione di notifica del ricorso del PG non abbia realmente pregiudicato il diritto di difesa poiché la parte ha partecipato con memoria.

  • art. 595 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'impugnazione incidentale in sede d'appello; la Corte osserva che l'istituto non è contemplato in relazione al ricorso per cassazione, per cui una tempestiva impugnazione incidentale in Cassazione non opera come autonomo rimedio.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità fra le pene: il giudice dell'esecuzione deve motivare gli aumenti per ciascun reato satellite in modo da garantire il rispetto dei limiti di proporzione e scongiurare un cumulo materiale occulto.

  • Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che, nella continuazione tra riti ordinari e riti abbreviati, la riduzione per rito abbreviato si applica solo ai reati giudicati con quel rito.

  • Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)

    Confermato che la riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e non richiede motivazione sul quantum quando venga applicata.

  • Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021 (Dinari) e Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020 (Terranova)

    Giurisprudenza che delinea come calcolare la pena unica in caso di continuazione tra reato giudicato con rito ordinario e reato giudicato con patteggiamento: la riduzione del patteggiamento deve essere considerata a seconda se quel reato sia assunto come più grave o come satellite.

  • Sez. U, n. 47127 (Pizzone)

    Richiama l'obbligo motivazionale del giudice nel calcolo degli aumenti e della pena complessiva, proporzionando gli incrementi e rendendo verificabile il rispetto dei limiti di legge.

  • Corte Cost., sent. n. 183 del 09/07/2013

    Richiamata rispetto al principio di composizione del giudice in caso di rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La riduzione di pena spettante per un rito speciale (abbreviato o patteggiamento) va computata una sola volta: il giudice dell'esecuzione non può 'riapplicare' la stessa diminuzione se essa è già stata considerata nel calcolo delle singole pene di cognizione.
  • In caso di continuazione che coinvolge reati giudicati con riti diversi, la riduzione prevista per i riti speciali si applica solo ai reati effettivamente giudicati con quei riti; il calcolo deve essere esplicitato e aritmeticamente verificabile.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel fissare la pena unica, deve indicare chiaramente la pena base (reato più grave), specificare gli aumenti distinti per ciascun reato satellite e motivare la misura degli stessi in rapporto di proporzione; la motivazione richiesta varia in funzione dell'entità degli aumenti.
  • Errori o duplicazioni nel computo delle riduzioni di rito rilevabili come vizio di motivazione comportano annullamento e rinvio per nuovo calcolo, senza rimettere in discussione la decisione di riconoscere la continuazione già acquisita.
  • La mancata o tardiva notifica di atti processuali della cancelleria non è automaticamente decisiva se la parte ha potuto comunque affrontare il tema con memorie: l'omessa notifica non sempre determina nullità o pregiudizio automatico al diritto di difesa.

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