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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33270/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 8 aprile 2022 della Corte d'appello di Brescia relativa a condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale connesse al fallimento della societa' Idrotermosanitaria Rizzi s.n.c. I ricorrenti censurano, in vari motivi: la sussistenza e la corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare (contestando la pluralita' dei reati e il possibile bis in idem), la corrispondenza tra imputazione e sentenza, l'applicabilita' dell'aggravante alle ipotesi di bancarotta impropria (art. 223 L.F.), vizio di motivazione ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (anche con richiamo alla CEDU), la determinazione della pena base e del giudizio di prevalenza tra circostanze, la quantificazione delle pene accessorie e la presunta violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 e 627 c.p.p.), nonche' omissioni formali nella motivazione e mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha, in sintesi: 1) dichiarato inammissibili o manifestamente infondati molti dei motivi proposti, rilevando che la questione concernente la sussistenza dell'aggravante ex art. 219 L.F. era gia' coperta da giudicato progressivo e che, comunque, l'aggravante era correttamente applicata alla pluralita' delle condotte distrattive distinte per oggetto, tempo e funzionalita'; 2) riconosciuto la violazione del divieto di reformatio in peius e degli obblighi motivazionali in relazione a specifici punti: per Antonio Di Vuono ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio disponendo l'eliminazione di 2 mesi di reclusione; per Giorgio Bellini ha annullato la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame su tale punto; 3) dichiarato inammissibili gli altri ricorsi (Davide Gavazza e Claudio Zgrablich) e condannati questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Conseguentemente: parziali accoglimenti per Di Vuono e Bellini (limitati agli aspetti sanzionatori indicati), rigetto/inammissibilita' per Gavazza e Zgrablich.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravita' puo' operare anche quando le condotte distrattive sono molteplici e distinte per oggetto, tempo e funzione; puo' essere applicata in relazione a fatti di bancarotta impropria per interpretazione estensiva dato il rinvio previsto dall'art. 223 L.F.

  • art. 112 codice penale

    Aggravante di cui si e' tenuto conto nella determinazione della pena, ma la sua espunzione in gradi successivi impone congrua rideterminazione della pena complessiva; attenzione all'effetto sulla quantificazione finale.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamo all'art. 216 L.F. e possibilita' di applicare, per via interpretativa, la circostanza aggravante anche alle ipotesi di bancarotta impropria.

  • art. 649 codice di procedura penale

    I vizi di motivazione dedotti ai sensi dell'art. 649 devono essere valutati ma, se la questione e' coperta da giudicato, risultano indeducibili; inoltre la Corte ha ricostruito la storia processuale e la coerenza della motivazione sul punto.

  • art. 627 codice di procedura penale

    Richiami relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle modalita' di riformulazione in sede di rinvio; deve essere rispettato il divieto di reformatio in peius quando previsto.

  • art. 133 codice penale

    Criteri di personalizzazione della pena (condizioni personali, gravita' del fatto, condotta successiva ecc.) devono essere valutati per la determinazione della durata delle pene accessorie e della pena in concreto.

  • art. 624 codice di procedura penale

    Principio del "giudicato progressivo": le parti della pronuncia non annullate assumono autorita' di cosa giudicata e rendono indeducibili questioni gia' definitivamente decise.

  • art. 597 codice di procedura penale

    Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non puo' peggiorare la posizione dell'imputato che ha proposto impugnazione salvo specifiche eccezioni; si estende, per effetto delle decisioni costituzionali e di legittimita', anche alle pene accessorie quando la loro misura e' frutto di determinazione discrezionale collegata ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata dall'art. 223 L.F.; la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimita' hanno imposto che le pene accessorie siano determinate concretamente e non automaticamente in rapporto alla durata della pena principale.

  • Sentenza Corte Cost. n. 222/2018

    Dichiarata l'illegittimita' costituzionale della formulazione che rendeva automatica la durata delle pene accessorie: le pene accessorie devono essere determinate in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con conseguente limite all'operativita' automatica e necessaria per la reformatio in peius.

Massime di principio

  • L'aggravante ex art. 219 L.F. puo' essere applicata quando le condotte di bancarotta distrattiva sono ontologicamente, temporalmente e funzionalmente distinte anche se riferite allo stesso fallimento; cio' comporta che piu' atti distrattivi possono concorrere come piu' fattispecie aggravanti
  • Il principio del giudicato progressivo (art. 624 c.p.p.) limita la possibilita' di rimettere in discussione questioni gia' definitivamente decise dalla Cassazione in precedenti sentenze, rendendo alcuni motivi indeducibili
  • Le pene accessorie fallimentari devono essere determinate concretamente in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; non possono essere automatizzate e la loro rinnovata determinazione in appello non puo' peggiorare la posizione dell'imputato quando l'appello e' proposto dal solo imputato (divieto di reformatio in peius)
  • Il giudice d'appello non puo' aumentare la misura dell'aumento per un'aggravante rispetto a quanto gia' stabilito in primo grado se cio' comporta un peggioramento della posizione del ricorrente che ha impugnato; ogni modificazione peggiorativa richiede motivazione e, se ingiustificata, porta ad annullamento
  • La valutazione della prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti e la quantificazione della riduzione o aumento della pena sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo in presenza di illogicita' o insufficiente motivazione; tuttavia la motivazione deve essere congrua e riferibile ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando una parte della sentenza viene annullata per vizi sulla determinazione delle pene (principali o accessorie), la Cassazione puo' disporre l'annullamento limitato e il rinvio ad altra sezione per nuovo esame, evitando di riformare integralmente quanto gia' definitivamente stabilito

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