Cassazione Penale, Sentenza n. 33270/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 8 aprile 2022 della Corte d'appello di Brescia relativa a condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale connesse al fallimento della societa' Idrotermosanitaria Rizzi s.n.c. I ricorrenti censurano, in vari motivi: la sussistenza e la corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare (contestando la pluralita' dei reati e il possibile bis in idem), la corrispondenza tra imputazione e sentenza, l'applicabilita' dell'aggravante alle ipotesi di bancarotta impropria (art. 223 L.F.), vizio di motivazione ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (anche con richiamo alla CEDU), la determinazione della pena base e del giudizio di prevalenza tra circostanze, la quantificazione delle pene accessorie e la presunta violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 e 627 c.p.p.), nonche' omissioni formali nella motivazione e mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha, in sintesi: 1) dichiarato inammissibili o manifestamente infondati molti dei motivi proposti, rilevando che la questione concernente la sussistenza dell'aggravante ex art. 219 L.F. era gia' coperta da giudicato progressivo e che, comunque, l'aggravante era correttamente applicata alla pluralita' delle condotte distrattive distinte per oggetto, tempo e funzionalita'; 2) riconosciuto la violazione del divieto di reformatio in peius e degli obblighi motivazionali in relazione a specifici punti: per Antonio Di Vuono ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio disponendo l'eliminazione di 2 mesi di reclusione; per Giorgio Bellini ha annullato la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame su tale punto; 3) dichiarato inammissibili gli altri ricorsi (Davide Gavazza e Claudio Zgrablich) e condannati questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Conseguentemente: parziali accoglimenti per Di Vuono e Bellini (limitati agli aspetti sanzionatori indicati), rigetto/inammissibilita' per Gavazza e Zgrablich.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravita' puo' operare anche quando le condotte distrattive sono molteplici e distinte per oggetto, tempo e funzione; puo' essere applicata in relazione a fatti di bancarotta impropria per interpretazione estensiva dato il rinvio previsto dall'art. 223 L.F.
art. 112 codice penale
Aggravante di cui si e' tenuto conto nella determinazione della pena, ma la sua espunzione in gradi successivi impone congrua rideterminazione della pena complessiva; attenzione all'effetto sulla quantificazione finale.
art. 223 legge fallimentare
Richiamo all'art. 216 L.F. e possibilita' di applicare, per via interpretativa, la circostanza aggravante anche alle ipotesi di bancarotta impropria.
art. 649 codice di procedura penale
I vizi di motivazione dedotti ai sensi dell'art. 649 devono essere valutati ma, se la questione e' coperta da giudicato, risultano indeducibili; inoltre la Corte ha ricostruito la storia processuale e la coerenza della motivazione sul punto.
art. 627 codice di procedura penale
Richiami relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle modalita' di riformulazione in sede di rinvio; deve essere rispettato il divieto di reformatio in peius quando previsto.
art. 133 codice penale
Criteri di personalizzazione della pena (condizioni personali, gravita' del fatto, condotta successiva ecc.) devono essere valutati per la determinazione della durata delle pene accessorie e della pena in concreto.
art. 624 codice di procedura penale
Principio del "giudicato progressivo": le parti della pronuncia non annullate assumono autorita' di cosa giudicata e rendono indeducibili questioni gia' definitivamente decise.
art. 597 codice di procedura penale
Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non puo' peggiorare la posizione dell'imputato che ha proposto impugnazione salvo specifiche eccezioni; si estende, per effetto delle decisioni costituzionali e di legittimita', anche alle pene accessorie quando la loro misura e' frutto di determinazione discrezionale collegata ai criteri dell'art. 133 c.p.
art. 216 legge fallimentare
Norma richiamata dall'art. 223 L.F.; la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimita' hanno imposto che le pene accessorie siano determinate concretamente e non automaticamente in rapporto alla durata della pena principale.
Sentenza Corte Cost. n. 222/2018
Dichiarata l'illegittimita' costituzionale della formulazione che rendeva automatica la durata delle pene accessorie: le pene accessorie devono essere determinate in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con conseguente limite all'operativita' automatica e necessaria per la reformatio in peius.
Massime di principio
- L'aggravante ex art. 219 L.F. puo' essere applicata quando le condotte di bancarotta distrattiva sono ontologicamente, temporalmente e funzionalmente distinte anche se riferite allo stesso fallimento; cio' comporta che piu' atti distrattivi possono concorrere come piu' fattispecie aggravanti
- Il principio del giudicato progressivo (art. 624 c.p.p.) limita la possibilita' di rimettere in discussione questioni gia' definitivamente decise dalla Cassazione in precedenti sentenze, rendendo alcuni motivi indeducibili
- Le pene accessorie fallimentari devono essere determinate concretamente in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; non possono essere automatizzate e la loro rinnovata determinazione in appello non puo' peggiorare la posizione dell'imputato quando l'appello e' proposto dal solo imputato (divieto di reformatio in peius)
- Il giudice d'appello non puo' aumentare la misura dell'aumento per un'aggravante rispetto a quanto gia' stabilito in primo grado se cio' comporta un peggioramento della posizione del ricorrente che ha impugnato; ogni modificazione peggiorativa richiede motivazione e, se ingiustificata, porta ad annullamento
- La valutazione della prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti e la quantificazione della riduzione o aumento della pena sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo in presenza di illogicita' o insufficiente motivazione; tuttavia la motivazione deve essere congrua e riferibile ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando una parte della sentenza viene annullata per vizi sulla determinazione delle pene (principali o accessorie), la Cassazione puo' disporre l'annullamento limitato e il rinvio ad altra sezione per nuovo esame, evitando di riformare integralmente quanto gia' definitivamente stabilito
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