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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza definitiva n. 36/2023 del tribunale ordinario di Pistoia sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della ricorrente;

Giustizia amministrativa202500536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Pistoia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza definitiva n. 36/2023 del Tribunale ordinario di Pistoia, Sezione lavoro. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di permanente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissando un termine per l'adempimento e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; nel caso concreto, il beneficio era stato riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza definitiva ritualmente notificata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata, legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta attuazione al comando giudiziale entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone le funzioni e attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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