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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25050/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società cessionaria)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già respinto il suo ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello. La lite originaria, per quanto emerge dal testo, riguardava la contestazione di un credito vantato dall'originario istituto finanziario e poi trasferito alla resistente, nonché la validità di fideiussioni poste a base della pretesa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per avere la precedente decisione supposto erroneamente l'esistenza del credito. Con il secondo motivo ha denunciato sempre errore di fatto per avere la precedente decisione ritenuto valide le fideiussioni, che secondo il ricorrente sarebbero invece nulle o comunque invalide per legge. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e il ricorrente ha anche contestato la validità della procura al controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione del ricorrente relativa al difetto di procura del controricorso, ritenendo valida la procura speciale apposta su foglio materialmente congiunto all'atto e collegata anche contenutisticamente al controricorso. Nel merito processuale, ha però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto oltre il termine perentorio applicabile: l'art. 391-bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevedeva per la revocazione delle decisioni della Cassazione il termine di sei mesi dalla pubblicazione quando non vi fosse stata notificazione del provvedimento. Poiché l'ordinanza impugnata era stata depositata il 12 gennaio 2021 e il ricorso per revocazione era stato notificato il 14 febbraio 2022, il termine era ampiamente spirato. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma che individua l'errore di fatto deducibile a fondamento della revocazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore materiale, di calcolo o di fatto; nel testo applicabile al caso prevedeva il termine di sei mesi dalla pubblicazione se non vi è notificazione del provvedimento

  • art. 365 c.p.c.

    richiede la specialità della procura per il ricorso per cassazione e per gli atti equiparati; tale requisito è integrato anche da procura su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto

  • art. 1367 c.c.

    richiamato a sostegno del principio di conservazione dell'atto e della interpretazione utile della procura

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per affermare che, nei casi dubbi, la procura va interpretata in modo da consentire all'atto di produrre effetti

  • art. 287 c.p.c.

    menzionato quale parametro degli errori materiali o di calcolo correggibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1

    ha modificato l'art. 391-bis c.p.c. riducendo il termine di revocazione da un anno a sei mesi e dettando una disciplina transitoria espressa

  • l. 25 ottobre 2016, n. 197

    legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016, cui si collega la disciplina transitoria richiamata dalla Corte

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 16, comma 1, lett. a

    menzionato come precedente modifica del testo dell'art. 391-bis c.p.c.

  • l. 26 novembre 1990, n. 353, art. 67

    richiamata come fonte introduttiva della disciplina originaria della revocazione della Cassazione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    menzionato come successiva modifica della norma, non incidente sul caso concreto

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamata in relazione alla riforma Cartabia e alle modifiche ulteriori non rilevanti per la controversia

  • art. 15 preleggi

    evocato dalla resistente per contrastare l'applicazione del nuovo termine, ma la Corte ha ritenuto decisiva la disciplina transitoria speciale del 2016

  • art. 58 l. 18 giugno 2009, n. 69

    richiamato dalla resistente, ma ritenuto non pertinente perché la legge non aveva inciso sulla norma in questione

Massime di principio

  • Nella revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto, il termine perentorio di proposizione è quello previsto dall'art. 391-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis; se il provvedimento non è stato notificato, il termine decorre dalla pubblicazione e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina transitoria espressamente dettata dalla norma modificativa prevale sulle regole generali di irretroattività, quando il legislatore preveda l'applicazione del nuovo termine anche ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma o pendenti senza fissazione dell'udienza.
  • La procura speciale per il giudizio di cassazione è valida anche se redatta su foglio separato materialmente congiunto all'atto, poiché la collocazione topografica soddisfa il requisito di specialità; nei casi dubbi va preferita l'interpretazione conservativa idonea a preservare l'efficacia dell'atto.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., la deduzione di errore di fatto non consente di superare un vizio processuale preliminare quale la tardività del ricorso, che assorbe l'esame del merito delle censure.
  • Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di revocazione e, quando ricorrono i presupposti di legge, deve essere dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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