Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15377/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di due orologi Rolex, disposta con decreto di archiviazione del 23/11/2011 nell'ambito di procedimento per il reato di cui all'art. 648 c.p.. Il ricorrente contestava che l'archiviazione per intervenuta prescrizione non potesse costituire titolo per disporre la confisca, rilevando violazione degli artt. 648 e 240 c.p. e vizio di motivazione. Il GIP aveva ritenuto la confisca obbligatoria (art. 240, comma 2, n. 2) ed aveva valorizzato la mancanza di documentazione sulla provenienza lecita, lo stato di disoccupazione dell'indagato e il fatto che il modello di uno degli orologi fosse da donna come elementi indiziari della provenienza delittuosa.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Il giudice di merito aveva qualificato erroneamente la confisca come obbligatoria; invece, trattandosi di archiviazione per prescrizione, la confisca era facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., e quindi non poteva essere disposta sulla base del solo decreto di archiviazione. In sede di nuovo giudizio il giudice dell'esecuzione dovrà verificare la prova dello ius possidendi per eventuale restituzione; in mancanza di prova, dovrà disporre la devoluzione dei beni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Norme richiamate

  • art. 240 codice penale

    art. 240, primo e secondo comma

    La Corte distingue tra confisca facoltativa (art. 240, primo comma) e confisca obbligatoria (art. 240, secondo comma). Nel caso di archiviazione per prescrizione non può essere applicata la confisca facoltativa sulla base del solo decreto di archiviazione; la confisca obbligatoria può derogarvi solo nei casi espressamente previsti e quando sussista adeguato accertamento della natura del bene e della responsabilità.

  • art. 648 codice penale

    reato contestato nell'originario procedimento

    Il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) è il contesto fattuale; tuttavia la semplice archiviazione per prescrizione del reato non fornisce di per sé titolo per la confisca facoltativa senza ulteriore accertamento della responsabilità.

  • art. 322-ter codice penale

    richiamato in dottrina/giurisprudenza

    Citato a titolo di confronto per la confisca del 'prezzo' o del 'profitto' quando prevista obbligatoriamente; la Corte ricorda che tali confische obbligatorie non si configurano come pena ma richiedono specifici presupposti normativi.

  • art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato nel provvedimento impugnato

    Riferimento alla disciplina processuale che giustifica talvolta l'archiviazione anticipata (es. per economia processuale), ma la Corte sottolinea che l'archiviazione per prescrizione non equivale a un accertamento di responsabilità idoneo a legittimare la confisca facoltativa.

  • art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma disciplinante la devoluzione dei beni alla Cassa delle ammende se nessuno prova il proprio diritto di proprietà o possesso; la Corte dispone che il giudice dell'esecuzione, qualora non emerga prova dello ius possidendi, deve ordinare tale devoluzione.

  • Corte EDU, Varvara c. Italia (sentenza 29/10/2013)

    Varvara c. Italia, Corte EDU 29 ottobre 2013

    Richiamata per il principio che la confisca, pur non essendo equiparabile a una pena, richiede un accertamento sufficiente della responsabilità del destinatario anche quando il procedimento si sia estinto per prescrizione; tale accertamento non può essere meramente incidentale.

Massime di principio

  • La confisca disposta dopo un provvedimento di archiviazione per prescrizione non può essere imposta automaticamente: se la confisca è facoltativa (art. 240, primo comma) occorre un concreto accertamento della responsabilità e della natura del bene che non può risultare dal solo decreto di archiviazione.
  • La confisca obbligatoria prevista espressamente dalla legge può, in casi tassativi, essere disposta anche se il procedimento si è estinto per cause che non incidono sulla materialità del fatto, ma tale deroga richiede i presupposti normativi e un accertamento non meramente incidentale.
  • In caso di revoca/annullamento della confisca il giudice dell'esecuzione deve valutare la prova dello ius possidendi per la restituzione; l'eventuale diritto alla restituzione grava sul richiedente e, in mancanza di prova, i beni vanno devoluti alla Cassa delle ammende secondo la normativa vigente.
  • Elementi indiziari deboli (mancata documentazione, stato di disoccupazione, incongruenza di modello dell'orologio) non costituiscono di per sé prova sufficiente della provenienza delittuosa del bene per giustificare la confisca.
  • Per disporre misure ablative dopo archiviazione per prescrizione è necessario verificare se sussiste un precedente accertamento giudiziale della responsabilità (non meramente incidentale) o che la confisca rientri tra quelle obbligatorie previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.