Cassazione Civile, Ordinanza n. 25220/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita del 2002 relativa a parte di un complesso industriale. Nell'assetto negoziale, l'acquirente si era impegnata a prendere in carico e tenere occupati per ventiquattro mesi ventotto lavoratori della venditrice, distaccati presso di essa. La venditrice ha agito chiedendo il risarcimento dei danni assumendo che l'acquirente avesse occupato un numero inferiore di lavoratori e per un periodo più breve di quello pattuito. I giudici di merito hanno accolto la domanda solo in parte, condannando l'acquirente al risarcimento e al pagamento di somme ulteriori per forniture. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218, 1362 e ss. c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'obbligo relativo ai lavoratori fosse solo accessorio e che, comunque, il distacco di personale in situazione di crisi aziendale richiedesse il consenso sindacale e dei lavoratori, mai intervenuto se non per un limitato periodo di sei mesi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la controparte non avesse provato il danno risarcibile e che dalla c.t.u. risultasse l'assenza di oneri retributivi in alcuni periodi per effetto della cassa integrazione speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la qualificazione della clausola come parte del prezzo era stata ritenuta pacifica nei gradi di merito e che le critiche introdotte in cassazione risultavano nuove, non autosufficienti e, per alcuni profili, precluse dalla doppia conforme quanto al vizio di omesso esame. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata e che l'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione la valutazione del materiale probatorio o il ricorso alla c.t.u. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato solo come parametro della censura sulla responsabilità per inadempimento; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte reputa la censura non ammissibile perché non supera i limiti del giudizio di legittimità e si confronta con un accertamento di merito già ritenuto chiaro.
art. 1363 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale criterio logico-sistematico di interpretazione, ma la Corte non accoglie la critica alla lettura contrattuale del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico di una parte diversa da quella corretta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per affermare che la ponderazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri è attività consentita al giudice di merito.
art. 167, comma 1, c.p.c.
Il convenuto deve prendere espressa posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore nella comparsa di risposta; una contestazione tardiva in comparsa conclusionale non è idonea.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di omesso esame del fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale rito di trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino a rimettere in discussione un accertamento di fatto o di interpretazione contrattuale già fondato dal giudice di merito su un testo ritenuto chiaro, se il ricorso non contrasta specificamente e in modo autosufficiente gli elementi posti a base della decisione.
- La deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo è preclusa quando ricorre la doppia conforme, nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova, non quando si contesta la valutazione dell'insufficienza o della non persuasività delle prove offerte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone che la decisione sia stata fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è censurabile in cassazione la mera scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il convenuto deve contestare espressamente i fatti costitutivi nella comparsa di risposta; contestazioni formulate solo in fasi successive non sono idonee a neutralizzare la mancata presa di posizione iniziale.
- Chi invoca un vizio di legittimità deve rispettare l'onere di specificazione e localizzazione processuale degli atti e dei documenti richiamati, indicando dove siano rinvenibili nei fascicoli di causa.
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