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Sentenza

Sentenza n. 888/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della concessione di area pubblica destinata a chiosco bar e ordine di rimozione del manufatto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia e il successivo provvedimento dirigenziale con cui era stata revocata, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, una concessione risalente al 1983 per l’occupazione di circa 50 metri quadrati di area pertinenziale a un istituto scolastico, con intimazione di rimuovere il manufatto e liberare l’area. Ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, mancata ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico e gli interessi della concessionaria, nonché illogicità della scelta di imporre la demolizione; irragionevolezza per non avere valutato il riuso o la conversione del fabbricato; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto alla contestata abusività edilizia, alla cessazione dell’attività e alle circostanze che avrebbero ingenerato un legittimo affidamento sulla stabilizzazione del godimento o sulla futura vendita dell’area; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca. La Provincia ha motivato la revoca con la necessità di recuperare gli spazi per esigenze scolastiche, anche per la realizzazione di spogliatoi a servizio della palestra, con lo stato di abbandono dell’immobile e con la mancata conformità edilizia del manufatto. Dagli atti è inoltre emerso che il condono richiesto nel 1995 era stato negato nel 2006 per carenza documentale e che l’impresa risultava cessata e cancellata dal registro nel 2009.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca, soprattutto in relazione alla necessità dello spazio per l’attività scolastica. Le contestazioni sulla prosecuzione dell’attività fino al 2018 non sono state provate e risultavano contraddette dalla visura camerale; in ogni caso, la cessazione dell’attività escludeva un sacrificio particolarmente gravoso per la concessionaria. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento qualificato sul mantenimento del manufatto o sulla vendita dell’area: non erano stati prodotti atti ufficiali comprovanti l’avvio di un procedimento di alienazione e, già nel 2006, la Provincia aveva comunicato l’impossibilità di vendere il bene. Né il lungo tempo trascorso o l’inerzia amministrativa erano sufficienti, da soli, a consolidare l’affidamento. Le scelte relative alla destinazione del manufatto e delle aree pubbliche rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione, che può rientrare nel possesso dei beni concessi; il concessionario non dispone di un diritto di insistenza né di un’aspettativa qualificata al rinnovo della concessione. Il giudice ha inoltre richiamato l’applicazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità alle concessioni di beni pubblici. Il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio è stato respinto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990, poiché dagli atti risultava che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali è stata respinta, ritenendo opportuna la loro permanenza in giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, pur riconoscendo che la competenza sostanziale sugli atti apparteneva alla Provincia. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca della concessione è stata ritenuta legittima in presenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse alla necessità di recuperare spazi per l’attività scolastica.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’atto di revoca è stata ritenuta sufficiente perché esplicitava la ragione di pubblico interesse, costituita dalla necessità degli spazi per l’attività scolastica.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha comportato l’illegittimità degli atti, poiché il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale derivante dalla mancata comunicazione di avvio è stato considerato non invalidante, essendo emerso in giudizio che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.

Massime di principio

  • La revoca di una concessione di bene pubblico è legittima quando l’amministrazione esplicita una concreta esigenza sopravvenuta di pubblico interesse, quale la necessità di recuperare gli spazi per lo svolgimento di un servizio pubblico, e tale motivazione risulta coerente con gli elementi istruttori acquisiti.
  • Il concessionario di un bene pubblico non vanta un diritto di insistenza né un’aspettativa qualificata al rinnovo o alla prosecuzione indefinita della concessione; l’amministrazione conserva il potere di rientrare nel possesso del bene, senza essere tenuta a preferire il concessionario nella riassegnazione.
  • Il decorso del tempo e la mera inerzia amministrativa non sono, da soli, sufficienti a consolidare un legittimo affidamento sul mantenimento della concessione o sulla futura alienazione del bene pubblico, in assenza di atti ufficiali idonei a manifestare una concreta e qualificata determinazione amministrativa.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento quando, alla luce degli atti e degli accertamenti effettuati, risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Nelle concessioni di diritti su beni pubblici trovano applicazione i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, anche in assenza di una specifica disposizione che imponga una procedura di evidenza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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