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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00211/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente riferisce di aver ottenuto in precedenza una sentenza del Tribunale che aveva condannato l'ente previdenziale alla ricostituzione del trattamento pensionistico per pregressa esposizione ultradecennale all'amianto e al pagamento degli accessori sui ratei. Successivamente, nell'ambito di un procedimento di ottemperanza che egli indica come instaurato per dare esecuzione a quella decisione, il Tribunale avrebbe disposto la decorrenza degli accessori dalla data di pubblicazione della sentenza originaria, anziché dalla maturazione di ciascun rateo, nonostante una precedente correzione di errore materiale. Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale la nomina di un commissario ad acta per correggere la 'sentenza di ottemperanza'. Il decreto impugnato ha dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo che l'art. 70, comma 7, del d.lgs. 546/1992, invocato come base della nomina del commissario ad acta, riguardi il processo tributario e non quello civile. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la correzione dell'errore materiale compete esclusivamente al giudice che ha emesso la sentenza e che il Tribunale si sarebbe illegittimamente spogliato del procedimento; si aggiunge che la norma tributaria sarebbe comunque applicabile in virtù della delega legislativa e che il provvedimento avrebbe contenuto decisorio, essendo censurabile anche ai sensi dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che il procedimento di ottemperanza mediante nomina di commissario ad acta è del tutto inconferente rispetto alla correzione di errori materiali di una sentenza civile, per la quale l'ordinamento prevede il diverso rimedio di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. Inoltre il decreto impugnato è privo di contenuto decisorio su diritti, perché si limita a dichiarare l'inammissibilità del mezzo esperito e ha quindi natura meramente processuale. Di conseguenza non è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro un provvedimento che non presenti decisorietà e definitività in senso sostanziale. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui le decisioni che regolano solo le modalità di svolgimento dell'azione giudiziaria non sono autonomamente impugnabili con ricorso straordinario. Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    La previsione sulla nomina del commissario ad acta è propria del processo tributario e non è utilizzabile per la correzione di errori materiali di una sentenza civile.

  • art. 360 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come parametro di legittimità della censura, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto decidere sulla base dei fatti non contestati; la Corte non ne accoglie la rilevanza perché il provvedimento impugnato è solo processuale.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    Costituiscono il rimedio processuale previsto per la correzione degli errori materiali delle sentenze civili, distinto dal procedimento di ottemperanza.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti aventi decisorietà e definitività sostanziale; un atto meramente processuale non è impugnabile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 30, comma 1, lett. g), L. 413/1991

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina dell'ottemperanza; la Corte non ne fa applicazione decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile contro provvedimenti privi di decisorietà e definitività in senso sostanziale, anche se incidono sullo svolgimento del processo o sul riesame di questioni processuali.
  • La correzione degli errori materiali di una sentenza civile deve essere chiesta con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile e non mediante il procedimento di ottemperanza con nomina di commissario ad acta, istituto proprio del processo tributario.
  • Un provvedimento che si limiti a dichiarare l'inammissibilità del mezzo esperito ha natura meramente processuale e non decide su diritti sostanziali; perciò non è idoneo a formare oggetto di ricorso straordinario.
  • La deduzione di un errore materiale nella regolazione degli accessori non consente, di per sé, di attribuire al provvedimento impugnato contenuto decisorio, se il giudice si è limitato a statuire sul rimedio processuale utilizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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