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Ordinanza

Ordinanza n. 632/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. U03|08/01/2026|0000325-P dell’8 gennaio 2026 notificato a mezzo pec in pari data con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla proroga del periodo di esposizione delle installazioni pubblicitarie sul ponteggio prospiciente la facciata della Basilica di San Carlo al Corso sita in Piazza San Carlo n. 1 in quanto superato il periodo massimo ammissibile ai sensi della Circolare n. 39 del 3 novembre 2023 prot. n. 36345/03112023; in via subordinata anche della Circolare n. 39 del 3 novembre 2023 prot. n. 36345/03112023 come interpretata e applicata dall’Ufficio nel provvedimento oggetto di impugnativa qualora e solo nel caso in cui il Tribunale ritenga di condividere l’interpretazione della circolare recepita nel provvedimento sopra citato oggetto di impugnativa; di tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti e comunque connessi ai precedenti, ivi compreso il preavviso di diniego prot. UO3/12/2025|0035579-P del 3 dicembre 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti del provvedimento MIC|MIC_SABAP-MI_UO3|11/03/2026|0008525-P dell’11 marzo 2026 con cui la Soprintendenza ha effettuato il riesame del provvedimento impugnato con il ricorso principale confermando il diniego alla ulteriore proroga della concessione del periodo di esposizione delle installazioni pubblicitarie sul ponteggio prospiciente la facciata della Basilica di San Carlo al Corso sita in Piazza San Carlo n. 1; nonché ove occorrer possa della nota acquisita con prot. 7190 del 2 marzo 2026 della Direzione Generale ABAP – Serv. III allo stato non nota e non allegata al provvedimento di riesame che “ha confermato la legittimità dell’eventuale provvedimento di diniego, invitando anch’essa a specificare la motivazioni specifiche e documentate in merito alla mancata sussistenza dei presupposti che consentirebbero la proroga dell’esposizione dell’impianto pubblicitario (come, ad esempio la circostanza per cui non vi è più ragione della permanenza dei ponteggi vista la compiuta esecuzione dei lavori sul pronao”;

Giustizia amministrativa202600423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga del periodo di esposizione di installazioni pubblicitarie collocate sul ponteggio prospiciente la facciata della Basilica di San Carlo al Corso, nonché successivo provvedimento di riesame confermativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza dell’8 gennaio 2026, con cui è stata negata la proroga del periodo di esposizione delle installazioni pubblicitarie sul ponteggio della Basilica, ritenendo superato il periodo massimo previsto dalla Circolare n. 39 del 3 novembre 2023. In via subordinata è stata contestata la circolare, nella parte in cui fosse interpretata nel senso recepito nel provvedimento. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, incluso il preavviso di diniego. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento dell’11 marzo 2026, adottato in sede di riesame, che ha confermato il diniego, nonché, ove occorrente, una nota della Direzione Generale ABAP richiamata nel riesame. La controversia cautelare presenta profili di particolare complessità, soprattutto tecnica; il testo dell’ordinanza non esplicita ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti né anticipa la valutazione definitiva sulla legittimità degli atti.

La decisione

Il TAR ha accolto temporaneamente la domanda cautelare, senza definire il merito della controversia, ritenendo che la complessità, soprattutto tecnica, della questione non consentisse un’adeguata trattazione in sede cautelare. In bilanciamento degli interessi contrapposti, ha consentito alla ricorrente di mantenere la posa dei mezzi pubblicitari per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza. Decorso tale termine, le installazioni dovranno essere necessariamente rimosse. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha adottato una misura provvisoria di mantenimento temporaneo delle installazioni, bilanciando gli interessi contrapposti.

  • Circolare n. 39 del 3 novembre 2023

    È l’atto amministrativo generale richiamato dalla Soprintendenza per ritenere superato il periodo massimo ammissibile di esposizione pubblicitaria; la sua interpretazione è contestata in via subordinata dalla ricorrente, senza che l’ordinanza cautelare ne definisca la legittimità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità, soprattutto tecnica, tali da non consentire un’adeguata trattazione immediata del merito, il giudice può adottare una misura provvisoria limitata nel tempo, rinviando l’approfondimento della causa alla fase di merito.
  • La tutela cautelare può consistere nella temporanea conservazione della situazione materiale esistente, anche mediante autorizzazione a mantenere provvisoriamente opere o installazioni oggetto del provvedimento amministrativo impugnato, quando ciò risulti necessario per bilanciare gli interessi contrapposti.
  • L’accoglimento cautelare può essere circoscritto a un periodo determinato e non implica una definitiva valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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