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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 1668 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - consolidato nazionale - costi trasferiti da controllante a controllata - non inerenza - indeducibilità - irrilevanza ai fini del reddito consolidato - assenza di danno erariale - mancanza di interesse ad agire dell'Ufficio - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha ritenuto non inerenti e quindi indeducibili i costi addebitati dalla controllante alla controllata. Tuttavia, le società partecipavano al regime di consolidato nazionale: la maggiore o minore deduzione del costo presso la controllata avrebbe prodotto un effetto compensativo presso la controllante. Di conseguenza, anche qualora il costo fosse stato disconosciuto presso la controllata, esso sarebbe divenuto indeducibile o comunque avrebbe inciso sulla determinazione del reddito della controllante, senza generare un effettivo recupero di gettito per l'Erario.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta priva di concreta utilità erariale. In presenza del consolidato nazionale, l'eventuale disconoscimento del costo presso la controllata non avrebbe modificato il reddito complessivo imponibile del gruppo, poiché il corrispondente effetto si sarebbe prodotto presso la controllante. È stata quindi riconosciuta la mancanza di interesse ad agire dell'Ufficio e la pretesa fondata sulla non inerenza del costo non ha avuto seguito.

Norme richiamate

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I componenti negativi di reddito sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati.

    La norma disciplina il requisito dell'inerenza dei costi. Nel caso concreto, tuttavia, il disconoscimento della deduzione non è stato ritenuto utilmente azionabile dall'Ufficio, perché, nel contesto del consolidato nazionale, non avrebbe determinato un effettivo vantaggio per l'Erario.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale nazionale, la verifica della deducibilità di un costo infragruppo deve considerare l'effetto complessivo sul reddito consolidato e non soltanto quello prodotto nella singola società controllata.
  • L'Amministrazione finanziaria deve avere un interesse concreto e attuale all'accertamento: se la ripresa a tassazione presso una società è integralmente compensata da un corrispondente effetto presso un'altra società del consolidato, può mancare un effettivo danno erariale.
  • La non inerenza o l'indeducibilità di un costo non comportano automaticamente l'utilità della contestazione; occorre verificare se la ripresa produce realmente maggiore imposta dovuta a livello consolidato.
  • La compensazione degli effetti fiscali opera solo se le società interessate rientrano effettivamente nel medesimo regime di consolidato e se il costo e il relativo componente corrispondente sono fiscalmente collegati e correttamente imputati.
  • L'assenza di danno erariale non implica che il costo sia sostanzialmente inerente o deducibile, ma può rendere inutilmente esperita o priva di interesse la specifica azione accertativa dell'Ufficio.

Testo integrale

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