Sentenza del 15/06/2016 n. 1668 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - consolidato nazionale - costi trasferiti da controllante a controllata - non inerenza - indeducibilità - irrilevanza ai fini del reddito consolidato - assenza di danno erariale - mancanza di interesse ad agire dell'Ufficio - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha ritenuto non inerenti e quindi indeducibili i costi addebitati dalla controllante alla controllata. Tuttavia, le società partecipavano al regime di consolidato nazionale: la maggiore o minore deduzione del costo presso la controllata avrebbe prodotto un effetto compensativo presso la controllante. Di conseguenza, anche qualora il costo fosse stato disconosciuto presso la controllata, esso sarebbe divenuto indeducibile o comunque avrebbe inciso sulla determinazione del reddito della controllante, senza generare un effettivo recupero di gettito per l'Erario.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta priva di concreta utilità erariale. In presenza del consolidato nazionale, l'eventuale disconoscimento del costo presso la controllata non avrebbe modificato il reddito complessivo imponibile del gruppo, poiché il corrispondente effetto si sarebbe prodotto presso la controllante. È stata quindi riconosciuta la mancanza di interesse ad agire dell'Ufficio e la pretesa fondata sulla non inerenza del costo non ha avuto seguito.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I componenti negativi di reddito sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati.
La norma disciplina il requisito dell'inerenza dei costi. Nel caso concreto, tuttavia, il disconoscimento della deduzione non è stato ritenuto utilmente azionabile dall'Ufficio, perché, nel contesto del consolidato nazionale, non avrebbe determinato un effettivo vantaggio per l'Erario.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale nazionale, la verifica della deducibilità di un costo infragruppo deve considerare l'effetto complessivo sul reddito consolidato e non soltanto quello prodotto nella singola società controllata.
- L'Amministrazione finanziaria deve avere un interesse concreto e attuale all'accertamento: se la ripresa a tassazione presso una società è integralmente compensata da un corrispondente effetto presso un'altra società del consolidato, può mancare un effettivo danno erariale.
- La non inerenza o l'indeducibilità di un costo non comportano automaticamente l'utilità della contestazione; occorre verificare se la ripresa produce realmente maggiore imposta dovuta a livello consolidato.
- La compensazione degli effetti fiscali opera solo se le società interessate rientrano effettivamente nel medesimo regime di consolidato e se il costo e il relativo componente corrispondente sono fiscalmente collegati e correttamente imputati.
- L'assenza di danno erariale non implica che il costo sia sostanzialmente inerente o deducibile, ma può rendere inutilmente esperita o priva di interesse la specifica azione accertativa dell'Ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 1582 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →