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Sentenza

Sentenza n. 736/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202400790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria dei beneficiari della misura "Investimenti – Campagna 2023/2024" e conseguente graduatoria definitiva delle domande ammesse e delle domande escluse

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria regionale relativa ai finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti – Campagna 2023/2024" del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. La domanda riguardava il riattamento e l’ammodernamento di una struttura preesistente destinata alla vinificazione, situata in un antico complesso rurale. L’amministrazione ha invece qualificato l’intervento come realizzazione ex novo di una cantina, ritenendo applicabili specifici requisiti relativi, tra l’altro, alla disponibilità di una superficie vitata minima e alla trasformazione di uve provenienti da vigneti aziendali. La ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed erronea applicazione dei requisiti del bando, sostenendo che l’intervento costituisse recupero di una struttura esistente e non realizzazione di un nuovo impianto. L’amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato. La società ha replicato che l’eventuale ammissione si sarebbe collocata al ventiduesimo posto, oltre le ventuno domande finanziabili, senza pregiudicare i soggetti già beneficiari, e ha inoltre contestato la tardività della costituzione dell’Avvocatura dello Stato e l’utilizzabilità della documentazione depositata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’amministrazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. Nelle procedure comparative per l’assegnazione di contributi pubblici sono controinteressati necessari i soggetti utilmente collocati in graduatoria o comunque beneficiari, quando l’eventuale accoglimento possa incidere direttamente sulla loro posizione. Nel caso concreto, l’eventuale inserimento della ricorrente avrebbe modificato l’ordine della graduatoria e comportato almeno la retrocessione dei concorrenti collocati dalla posizione corrispondente in poi, incidendo anche sulle loro prospettive di finanziamento in caso di scorrimenti determinati da rinunce, revoche o rifinanziamenti. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto all’amministrazione e a nessuno dei controinteressati, il contraddittorio non era stato validamente instaurato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 50 Reg. UE n. 1308/2013

    Costituisce la base normativa della misura di sostegno al settore vitivinicolo oggetto della procedura di finanziamento, ma la sentenza non esamina nel merito l’applicazione dei requisiti sostanziali previsti dalla misura.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese processuali a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per l’assegnazione di contributi pubblici, sono controinteressati necessari i soggetti utilmente collocati nella graduatoria o comunque beneficiari del provvedimento impugnato quando l’accoglimento del ricorso possa incidere direttamente sulla loro posizione.
  • La necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato non è esclusa dal fatto che il ricorrente, in caso di accoglimento, sarebbe collocato oltre il numero delle domande immediatamente finanziabili: l’inserimento in graduatoria può comunque modificare l’ordine relativo dei concorrenti collocati successivamente.
  • L’interesse qualificato dei concorrenti collocati nelle posizioni successive sussiste anche quando il pregiudizio non consista nell’immediata perdita del finanziamento, ma nella retrocessione della posizione e nella conseguente incidenza sulle prospettive di finanziamento derivanti da successivi scorrimenti, rinunce, revoche o rifinanziamenti.
  • La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati necessari comporta la mancata instaurazione del contraddittorio integro e determina l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento dell’esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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