Cassazione Penale, Sentenza n. 208/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso proponeva due motivi: (1) vizio di applicazione della norma penale riguardo all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.), lamentando che la Corte di appello aveva affermato apoditticamente l'occultamento o distruzione delle scritture contabili senza provare che tali scritture fossero state effettivamente costituite e senza accertare il dolo specifico richiesto (lo scopo di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); (2) mancata derubricazione del fatto a bancarotta semplice documentale. Il ricorrente deduceva che il giudice di merito aveva confuso le due fattispecie alternative previste dall'art. 216 e non aveva adeguatamente motivato in ordine alla condotta e al relativo fine.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo: ha accertato errori motivazionali della Corte di appello, in particolare l'apodittica affermazione dell'occultamento delle scritture senza prova della loro precedente esistenza e la confusione tra le due fattispecie alternative dell'art. 216 (sottrazione/distruzione/omessa tenuta con dolo specifico vs tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione con dolo generico). Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio; il giudice di rinvio dovrà chiarire, in modo argomentato, quale condotta sia stata posta in essere (omessa tenuta o sottrazione/occultamento) e verificare in ciascun caso la ricorrenza del dolo specifico consistente nello scopo di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
La norma prevede due fattispecie alternative: (a) sottrazione o distruzione (o omessa tenuta) dei libri e delle scritture contabili, che richiede dolo specifico (scopo di profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori); (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (falsità ideologica nella tenuta), che presuppone l'esame di libri effettivamente rinvenuti e richiede invece dolo generico. Il giudice deve distinguere chiaramente quale delle due ipotesi si addebita e valutare il corrispondente elemento soggettivo.
legge fallimentare, art. 217
Norma sulla bancarotta semplice documentale. L'omessa tenuta dei libri, priva di dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a conseguire un ingiusto profitto, può rientrare nella fattispecie di bancarotta semplice; perciò è necessario accertare il fine soggettivo per distinguere le due ipotesi.
legge n. 176/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (procedimento senza intervento delle parti secondo le modifiche legislative indicate).
Massime di principio
- Distinguere sempre le due alternative normative dell'art. 216(1)(n.2): sottrazione/distruzione/omessa tenuta (che richiede dolo specifico) versus tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione (che richiede dolo generico e presuppone l'esistenza ed esame dei libri).
- Se le scritture non sono state rinvenute, il giudice deve provare che esse fossero state effettivamente istituite e successivamente sottratte o distrutte; l'assunzione apodittica dell'occultamento senza elementi probatori è vizio motivazionale.
- Per qualificare la condotta come bancarotta fraudolenta documentale è indispensabile accertare il dolo specifico (scopo di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); in assenza di tale fine va valutata la derubricazione alla bancarotta semplice documentale.
- La mera impossibilità di ricostruire il patrimonio, di per sé, non consente di dedurre automaticamente il dolo specifico: il giudice deve argomentare come e perché ritiene provato il fine criminoso.
- In giudizi analoghi, il giudice deve esplicitare quale condotta è stata contestata (omessa tenuta vs sottrazione/occultamento vs falsificazione nelle registrazioni) e collegare ogni elemento fattuale all'elemento soggettivo richiesto dalla specifica fattispecie incriminatrice.
- Prove utili per dimostrare il dolo specifico possono essere indizi convergenti (comportamenti volti a nascondere l'esistenza di beni o conti, documentazione istruita e poi scomparsa in coincidenza con dissesti, trasferimenti sospetti, istruzioni a terzi per occultare scritture), ma il giudice deve motivare il nesso teleologico tra condotta e scopo.
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