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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37873/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva rideterminato la pena nei confronti di Ilio Brunello per i reati contestati (artt. 56, 110, 629 e 368 c.p.). Il ricorrente ha proposto due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 62, n. 4 c.p., censurando la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (si sosteneva che la richiesta estorsiva fosse di modesta entità, al più 50 euro, e che non ci fosse turbamento della vittima); (2) violazione di legge (art. 69 c.p.) e vizio di motivazione relativamente al bilanciamento fra attenuanti generiche e aggravanti contestate, sostenendo che le attenuanti (in particolare la confessione) non fossero state adeguatamente valorizzate e che la Corte avrebbe fatto un giudizio di mera equivalenza favorevole all'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito della Corte di appello che aveva: ritenuto non operante l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in considerazione della natura plurioffensiva del reato (valutando anche l'effetto intimidatorio e il contesto), riconosciuto invece l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) e proceduto a una ricalibrazione della pena in melius; valutato il bilanciamento fra attenuanti e aggravanti come questione di fatto adeguatamente motivata (tenendo conto della qualità dell'organizzazione del reato e della rilevanza di altri elementi come la successiva imputazione per calunnia). Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale va valutata complessivamente nei reati di tentata estorsione o tentata rapina, tenendo conto non solo dell'entità economica del danno ma anche degli effetti non patrimoniali (intimidazione, turbamento) data la natura plurioffensiva del reato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Riconosciuta dalla Corte di appello come attenuante per il risarcimento del danno; la Corte di legittimità ne prende atto confermando che il riconoscimento può influire sulla determinazione della pena

  • art. 69 cod. pen.

    La valutazione della prevalenza o meno delle attenuanti sulle aggravanti è questione di fatto che richiede adeguata motivazione; la Corte d'appello ha motivato il mancato prevalere delle attenuanti con l'assenza di meriti processuali/extraprocessuali significativi e con la rilevanza dell'organizzazione del reato

  • art. 56, 110, 629 e 368 cod. pen.

    Norme che definiscono i reati oggetto del processo (tentativo, concorso, estorsione, calunnia); la natura plurioffensiva dei delitti di estorsione è stata richiamata per valutare la gravità concreta e gli effetti sulla vittima

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la formulazione ridotta dei motivi nel ricorso in cassazione; il ricorso è comunque stato ritenuto generico e manifestamente infondato

Massime di principio

  • Nei reati tentati (es. tentata estorsione) la valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale non si limita all'entità economica richiesta: va considerato anche l'effetto intimidatorio e il danno non patrimoniale alla vittima, data la natura plurioffensiva del reato
  • Le ammissioni spontanee del reo circa l'entità della richiesta (es. 'ho chiesto 50 euro') hanno valore probatorio limitato e possono essere considerate meramente prognostiche o apologetiche se non corroborate da altri elementi
  • La confessione può costituire un attenuante, ma la sua rilevanza può essere ridotta se è collegata ad altri aspetti negativi (es. successiva mendace smentita o imputazioni di calunnia); la valutazione resta però di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
  • Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è essenzialmente una valutazione di fatto: la Corte di legittimità controlla l'assenza di illogicità, contraddittorietà o vizio di diritto nella motivazione, non la diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito
  • Per impugnare efficacemente una decisione sulle circostanze attenuanti/aggravanti occorre dimostrare errori di diritto o macroscopiche incongruenze logico-giuridiche nella motivazione, non la semplice discrepanza valutativa
  • Ricorsi vaghi, generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico dell'istante

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