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Sentenza

Sentenza del 18/04/2016 n. 3487 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Contraddittorio - Verifica fiscale - Procedimento - Tributi non armonizzati - Avviso di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, nell'ambito di una verifica fiscale, alla produzione delle giustificazioni documentali da parte del contribuente non può seguire direttamente la notifica dell'avviso di accertamento senza un previo contraddittorio endoprocedimentale. L'accertamento emesso in violazione di tale principio è quindi illegittimo e deve essere annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva fornito puntualmente la documentazione e le giustificazioni richieste nel corso della verifica fiscale. Nonostante ciò, l'Amministrazione aveva notificato l'avviso di accertamento senza instaurare previamente un contraddittorio endoprocedimentale, impedendo al contribuente di interloquire sulla pretesa tributaria prima della sua formalizzazione. La questione riguarda tributi non armonizzati e l'applicazione del principio generale, riconducibile alle garanzie costituzionali, secondo cui il contribuente deve poter partecipare alla fase di formazione della pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • Garanzie costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa

    Il contraddittorio non può escludersi fin dalla fase della formazione della pretesa fiscale.

    Il contribuente deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni e fornire chiarimenti prima che l'Amministrazione formalizzi la pretesa tributaria, anche con riferimento ai tributi non armonizzati.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19667

    La pronuncia è richiamata come conferma dell'esistenza nell'ordinamento italiano di un principio generale di partecipazione e contraddittorio nella formazione della pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di una verifica fiscale, il contribuente risponde alle richieste dell'Amministrazione producendo documenti e giustificazioni, l'Ufficio non dovrebbe emettere immediatamente l'avviso di accertamento senza consentire un confronto preventivo.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale può essere necessario anche per i tributi non armonizzati, quando deriva dai principi costituzionali di partecipazione e diritto di difesa.
  • La violazione del contraddittorio può comportare l'illegittimità e l'annullamento dell'avviso di accertamento, soprattutto quando il contribuente dimostri di essere stato concretamente privato della possibilità di incidere sulla formazione della pretesa.
  • La consegna della documentazione richiesta non sostituisce necessariamente il contraddittorio: l'Amministrazione deve valutare le giustificazioni e consentire al contribuente di interloquire prima dell'adozione dell'atto impositivo.

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