Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14100/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Due società hanno agito contro alcuni ex dipendenti distaccati presso una di esse, contro una società di nuova costituzione e contro altri soggetti, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. oppure, in subordine, ex art. 2043 c.c. Le attrici sostenevano che i convenuti avessero posto in essere condotte dirette a disarticolare la loro organizzazione aziendale e ad appropriarsi dell'avviamento, anche mediante storno di personale specializzato, con riflessi negativi sulla perdita di fatturato nei rispettivi settori di attività. In appello le società hanno censurato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda per difetto di prova, lamentando che la Corte territoriale avesse a sua volta respinto il gravame con motivazione solo apparente, senza dare conto del materiale probatorio prodotto e senza ammettere le prove testimoniali richieste. Hanno inoltre contestato la liquidazione delle spese di lite; i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale sulla medesima questione spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apparente e quindi nulla perché non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito né di verificare su quali prove il giudice avesse fondato il proprio convincimento. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598, n. 3 c.c.

    è la base normativa della domanda di concorrenza sleale proposta dalle attrici, evocata come titolo principale di responsabilità.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in via subordinata come fondamento generale della domanda risarcitoria da fatto illecito.

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto e l'iter logico della decisione; la sua omissione o apparenza integra nullità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo che contestava la mancata ammissione della prova testimoniale, in relazione al riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato esame/valutazione del materiale probatorio e sul diniego delle prove testimoniali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla liquidazione delle spese di lite.

  • artt. 4, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014

    invocati per contestare il criterio di liquidazione delle spese in relazione al numero delle parti assistite e ai compensi dovuti.

  • art. 4, commi 1 e 4, d.m. n. 55/2014

    invocati nel ricorso incidentale per censurare il coefficiente di riduzione applicato in ragione dell'uniformità dell'attività difensiva.

  • d.m. n. 147/2022

    menzionato come norma modificativa del d.m. n. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La sentenza di merito è nulla quando la motivazione, pur formalmente esistente, è solo apparente e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né le prove poste a base della decisione.
  • Nel giudizio risarcitorio per concorrenza sleale o fatto illecito, il giudice che rigetta la domanda per difetto di prova deve indicare in modo intelligibile quali risultanze istruttorie ha esaminato e perché ritiene insussistente il danno; una formula apodittica sulla mancata prova non è sufficiente.
  • La decisione non può essere sorretta dalla sola affermazione della "ragione più liquida" se il capo decisorio prescelto non è motivato in modo idoneo a consentire il controllo di legittimità.
  • Le censure sulla motivazione apparente e sulla mancata considerazione delle prove, se specifiche e non meramente fattuali, sono ammissibili in cassazione anche quando l'erronea indicazione della norma denunciata non incide sulla sostanza della doglianza.
  • Quando è accolto il motivo che investe la nullità della sentenza per motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e le questioni sulle spese, che vanno rimesse al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeDanno da prodotto difettosoImpugnazioniSpese di lite
RamiCommercialeResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.