Cassazione Penale, Sentenza n. 27890/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiarugi ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva prosciolto ex art. 131-bis e condannato per resistenza a pubblico ufficiale; i motivi principali riguardano la nullità per difetto di contraddittorio perché l'avviso di fissazione dell'udienza di appello fu notificato ad un avvocato omonimo diverso dal difensore di fiducia (senza notifica personale all'imputato), omessa notifica dell'atto di invito all'interrogatorio e dell'appello del Pubblico Ministero, violazioni del diritto di difesa e vizi di motivazione sulla qualificazione dei fatti (resistenza vs condotta passiva), nonché contestazioni sull'applicabilità dell'art. 131-bis e sulla condanna al risarcimento nonostante le parti civili non avessero impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di fissazione del giudizio di appello era stato notificato a un avvocato omonimo e non al difensore di fiducia, con conseguente mancato corretto instaurarsi del contraddittorio. Per il combinato disposto degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. il giudizio d'appello è nullo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Gli altri motivi sono stati dichiarati privi di rilevanza attuale.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
Usato per individuare una causa di nullità processuale legata alla mancanza del necessario contraddittorio; la notificazione ad avvocato omonimo integra la nullità quando impedisce il corretto incardinamento del contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede le nullità che comportano l'annullamento del giudizio; combinato con l'art. 178 lett. c) ha portato all'annullamento della sentenza di appello.
art. 131-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nella sentenza di appello come causa di proscioglimento; nel ricorso si contestava l'applicabilità retroattiva e l'assenza di contraddittorio prima della sua applicazione, ma la Cassazione non ha deciso sul merito data l'annullamento per nullità procedurale.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale) / citato come "art. 337 cod. proc. pen." nella sentenza
Articolato sostanziale contestato (resistenza a pubblico ufficiale); la questione sulla qualificazione fattuale (resistenza vs condotta passiva) era parte dei motivi di merito lasciati senza esame per intervenuta nullità processuale.
art. 365 cod. proc. pen.
Riguarda l'invito a rendere interrogatorio; si censurava l'omessa notifica dell'invito all'imputato per l'interrogatorio richiesto, deducendo pregiudizio per la difesa.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla memoria prodotta dopo la notifica dell'avviso di fissazione; contesto procedurale usato per sostenere che la richiesta di interrogatorio era stata già formulata in precedenza.
art. 610 cod. proc. pen.
Citato nel motivo relativo alla violazione del contraddittorio; la norma è stata richiamata a supporto della censura per carenza di confronto e partecipazione dell'imputato nel procedimento di appello.
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato dolendosi del ribaltamento della sentenza assolutoria senza rinnovazione dell'istruttoria; la censura non è stata esaminata per la prevalenza della nullità processuale accertata.
Massime di principio
- La corretta notifica degli atti processuali al difensore di fiducia e/o all'imputato è essenziale: notifiche effettuate a persone omonime possono determinare la nullità del giudizio se impediscono il contraddittorio.
- Se l'appello o la fissazione dell'udienza non garantiscono la partecipazione effettiva dell'imputato e del suo difensore, il giudizio può essere annullato per violazione del diritto di difesa (contraddittorio).
- Quando la Corte di Cassazione accerta una nullità procedurale che incide sull'instaurazione del contraddittorio, gli altri motivi di impugnazione vengono di norma dichiarati irrilevanti e non esaminati nel merito.
- Contestazioni sulla motivazione di merito (qualificazione dei fatti, valutazione delle prove, applicazione di norme sostanziali) restano rilevanti solo se il procedimento è valido dal punto di vista formale; altrimenti vanno rilanciate nel nuovo giudizio dopo la rinnovazione.
- L'omessa notifica di atti rilevanti (inviti a interrogatorio, atti di appello) può pregiudicare la possibilità di proporre mezzi di impugnazione incidentali e quindi ledere il diritto di difesa, con rischio di annullamento.
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