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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16488/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Maria Pignatiello ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (poi alleggerita in arresti domiciliari) sostenendo l'insussistenza dei "gravi indizi" a suo carico. I principali rilievi difensivi erano: 1) per il capo 1) (associazione di stampo mafioso, art. 416-bis) la prova probatoria era carente perché nessun collaboratore di giustizia la menzionava, molte delle circostanze riguardavano il padre e non lei, e le intercettazioni sono generiche, familiari e non provano adesione o apporto concreto al sodalizio; 2) per il capo 10) (estorsione, art. 629) mancavano riscontri diretti: i collaboratori che descrivevano la gestione delle estorsioni non citavano la ricorrente e l'unica intercettazione che la menzionerebbe contiene un generico riferimento al nome "Maria" che non sarebbe univoco e non dimostra responsabilità nella riscossione; 3) c'era disparità di trattamento rispetto alla madre (Patrizia Di Natale), la cui posizione era stata ritenuta non sussistente nonostante elementi analoghi. In sostanza la difesa chiedeva che la Corte di cassazione rivedesse il giudizio di gravità indiziaria in relazione all'interpretazione delle intercettazioni e alla valutazione delle fonti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse essenzialmente confutativo e volto a proporre una diversa valutazione di merito delle risultanze (operazione non consentita in sede di legittimità), senza dimostrare alcuna violazione di norme o manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente esaminato e collegato le intercettazioni e gli altri elementi indiziari (tra cui conversazioni in cui la ricorrente risultava coinvolta nella raccolta dei soldi e nel controllo dei nominativi dei condomini inadempienti, nonché ruoli di intermediaria per recupero armi), e che la mancata menzione della ricorrente da parte di alcuni collaboratori non rendeva inesistenti gli indizi desumibili dalle intercettazioni. Ha inoltre considerato inammissibile la richiesta di valutazione comparativa con la posizione di terzi (la madre). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadrare le censure mosse (violazione di legge e travisamento della prova). La Corte ha ritenuto le censure di fatto e non idonee a integrare i profili di illegittimità richiesti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    comma 1-bis citato nella motivazione

    Disciplina la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari. La Corte ribadisce che ai fini cautelari il livello probatorio richiesto è inferiore a quello del giudizio di merito e che il controllo in Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di legge o manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; richiamata per il quadro normativo che giustifica l'applicazione della misura personale.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Elemento dell'imputazione (associazione di stampo mafioso). La Corte ha ritenuto che le intercettazioni e l'attività di riscossione/descritto controllo territoriale siano indizi idonei, nel quadro cautelare, a sostenere la gravità indiziaria.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione; il Tribunale aveva ritenuto gravi indizi in ordine al concorso nelle estorsioni relative alla riscossione delle quote per il servizio di pulizia.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma 2 citato nella motivazione

    Riferimento per evidenziare la differenza tra il giudizio di merito (che richiede precisione e concordanza degli indizi) e il giudizio cautelare (più laxo), la cui applicazione nel caso è stata ritenuta corretta.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti di riassunto dei motivi nella motivazione della sentenza; menzionata nel contesto dell'adeguatezza del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per sanzionare la parte ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari personali il sindacato è assai limitato: non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti o una rivalutazione delle prove; il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Per l'adozione di misure cautelari il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" è meno stringente rispetto al giudizio di merito: sia intercettazioni che indizi induttivi che, presi nel loro insieme, delineano una qualificata probabilità di responsabilità possono essere ritenuti sufficienti.
  • La mancanza di menzione di un soggetto nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia non esclude automaticamente la gravità indiziaria: il giudice può valorizzare altre risultanze (es. intercettazioni, ruoli operativi desumibili) e il contesto.
  • Intercettazioni con riferimenti a nomi comuni (es. "Maria") richiedono verifica contestuale; tuttavia, se il contesto complessivo le rende riconducibili alla persona indagata, esse possono concorrere a formare il quadro indiziario.
  • Lamentele su trattamenti differenti tra coimputati o altri indagati non rientrano, di regola, nel perimetro della Cassazione in materia cautelare se non è dimostrata una specifica illegittimità o manifesta illogicità nel provvedimento impugnato.
  • Ricorrere in Cassazione con censure puramente critiche o confutative comporta un alto rischio di inammissibilità e può determinare la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).

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