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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24386/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'iscrizione ipotecaria emessa a supporto di cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento dell'iscrizione ipotecaria; la CTR aveva poi rigettato l'appello della contribuente, confermando l'annullamento ma compensando le spese e applicando il raddoppio del contributo unificato. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sulla non debenza della pretesa sottesa alle cartelle; (2) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria, sostenendo che la prescrizione avrebbe dimostrato la temerarietà della pretesa; (3) nullità per illegittima compensazione delle spese, sempre per omesso esame della prescrizione; (4) omesso esame di fatto decisivo, cioè la prescrizione triennale/quinquennale dei tributi, in relazione all'art. 2953 c.c.; (5) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'illegittima applicazione del doppio contributo unificato in appello.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati il primo motivo e, per connessione, il secondo, il terzo e il quarto, osservando che il giudizio tributario ha natura impugnatoria e non consente un autonomo accertamento della non debenza della pretesa o della prescrizione se la decisione impugnata ha già annullato l'atto, sicché la CTR poteva implicitamente disattendere tali questioni. Quanto alle spese, la compensazione è ritenuta sorretta da motivazione non illogica, fondata sulla complessità delle questioni trattate; pertanto è esclusa la lite temeraria. Accoglie invece, sul piano del rilievo officioso, la doglianza relativa al raddoppio del contributo unificato in appello, dichiarando non dovuto il doppio contributo per il giudizio di appello, ma precisa che nel presente giudizio di cassazione resta ferma, se dovuta, l'applicazione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione decisoria sulle questioni di prescrizione e debenza, poiché nel giudizio tributario impugnatorio non era ammissibile una pronuncia di mero accertamento della non debenza.

  • artt. 36 e 53 d.lgs. 546/1992

    Sono evocati per censurare la motivazione e il contenuto della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene infondate le doglianze.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per lite temeraria non è accolta; la Corte reputa non illogica la motivazione della CTR sulla compensazione delle spese e, quindi, non integrata la temerarietà della lite.

  • artt. 91, 92, 132, primo comma, n. 4, e 118 c.p.c.

    Sono richiamati per contestare la compensazione delle spese e la motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la compensazione è censurabile solo se sorretta da ragioni illogiche o erronee, e nel caso la motivazione è ritenuta congrua.

  • artt. 15, 36, 52 e 53 d.lgs. 546/1992

    Evocati in relazione alla regolazione delle spese nel processo tributario; la Corte non ravvisa violazioni idonee a cassare la sentenza.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal motivo sull'omesso esame della prescrizione; la Corte non accoglie la censura perché, nel contesto del giudizio impugnatorio tributario, la questione della prescrizione non imponeva una pronuncia autonoma sulla non debenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"

    La Corte afferma che la disposizione, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, opera nel processo civile e non si applica automaticamente al processo tributario di appello; perciò dichiara non dovuto il doppio contributo unificato in appello.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro del versamento dell'ulteriore importo solo se dovuto nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di natura impugnatoria non è consentito trasformare il processo in un'azione autonoma di mero accertamento della non debenza del credito o dell'intervenuta prescrizione, quando l'impugnazione investe un atto già annullato dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia va esclusa quando il giudice di merito, accogliendo o respingendo la domanda principale, abbia implicitamente disatteso questioni logicamente incompatibili con la decisione adottata.
  • La compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se la motivazione che la sorregge è illogica o erronea; una motivazione che valorizzi la complessità delle questioni trattate è sufficiente a reggere la decisione.
  • La domanda di risarcimento per lite temeraria non può essere accolta automaticamente per il solo fatto che la parte soccombente abbia insistito su una tesi poi non condivisa, occorrendo una condotta processuale connotata dai presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
  • La previsione del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica oltre i casi espressamente previsti, dovendo essere interpretata in modo restrittivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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