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Sentenza

Sentenza n. 2957/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione di A.N.A.C. del 5 febbraio 2025 n. 32, quale parere in sede di precontenzioso inerente alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso l’Università di Pavia, C.I.G. B297E403B2; - del provvedimento del 20 febbraio 2025 del Direttore Generale dell’Università di Pavia, con il quale, nel prendere atto della deliberazione A.N.A.C. n. 32/2025, sono state assunte le conseguenti determinazioni, ovvero (i) l’annullamento d’ufficio della determinazione di aggiudicazione in favore di Nuova ASAC Antincendio S.r.l. della gara di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso l’Università di Pavia e (ii) il conferimento del mandato al R.U.P. di procedere all’avvio del procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore economico Gielle, subentrato al primo posto nella graduatoria di merito per effetto dello slittamento della graduatoria in considerazione dell’annullamento della aggiudicazione in favore di Nuova ASAC; - di tutti gli atti della procedura, propedeutici all’adozione degli atti impugnati in principalità; - in via subordinata, del punto 15 del Disciplinare di gara, laddove quale C.C.N.L. applicabile il C.C.N.L. Metalmeccanico – Industria; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione del Direttore Generale dell’Università di Pavia, datata 1° aprile 2025, n. 2025-UNPVCLE-0058303, di aggiudicazione dell’appalto in favore di Gielle di Luigi Galantucci in esito al procedimento di verifica di anomalia della propria offerta; C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: per l’accertamento della inefficacia del contratto medio tempore stipulato, il subentro della ricorrente e la condanna al risarcimento per equivalente dei danni subiti.

Giustizia amministrativa202500936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere ANAC di precontenzioso, annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione originaria e successiva aggiudicazione dell’appalto alla seconda classificata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aggiudicataria aveva indicato in offerta il CCNL Metalmeccanico-Artigianato, diverso da quello Metalmeccanico-Industria individuato dal disciplinare, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023. Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata aveva promosso il precontenzioso ANAC, contestando sia l’assenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti soggettivi per applicare il CCNL artigiano, a causa della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per il superamento dei limiti dimensionali, sia la non equivalenza economica e normativa tra i due contratti collettivi. ANAC aveva ritenuto che l’aggiudicataria non potesse applicare il CCNL Metalmeccanico-Artigianato e che, esclusa la presunzione di equivalenza, lo scostamento retributivo di circa il 25% imponesse l’esclusione. L’Università aveva quindi annullato d’ufficio l’aggiudicazione e avviato la verifica dell’offerta della seconda classificata, successivamente aggiudicataria. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e 3 dell’Allegato I.01, nonché sviamento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. In via subordinata ha impugnato l’art. 15 del disciplinare, ritenendo illegittima l’individuazione del CCNL Metalmeccanico-Industria anziché di quello artigiano. Con i motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione alla seconda classificata e ha chiesto subentro e risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura contro l’art. 15 del disciplinare. La censura non era tardiva, poiché l’interesse a proporla era sorto soltanto con l’annullamento dell’aggiudicazione originaria; tuttavia, l’impresa non poteva dolersi della mancata individuazione del CCNL artigiano, perché essa stessa, essendo stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane per il superamento dei limiti dimensionali, non avrebbe potuto applicarlo. L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva e il mantenimento dell’attività artigianale, l’iscrizione a enti bilaterali o l’immutata organizzazione aziendale non consentono di prescindere dal requisito soggettivo. Il TAR ha respinto nel merito le censure contro l’annullamento dell’aggiudicazione. In materia di appalti pubblici l’operatore deve applicare il contratto collettivo coerente con la propria natura giuridica e dimensione; la stazione appaltante ha correttamente escluso la presunzione di equivalenza e ha rilevato, nell’ambito della verifica dell’anomalia, uno scostamento retributivo di circa il 25% rispetto al CCNL previsto dalla gara. Tale deficit economico rendeva superflua l’ulteriore verifica dell’equivalenza normativa. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva contestato genericamente i calcoli, senza dimostrare né l’errore della stazione appaltante né che una valutazione complessiva avrebbe condotto a un giudizio positivo di equivalenza. È stata quindi confermata la legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione originaria. Per invalidità derivata sono stati respinti anche i motivi aggiunti contro la nuova aggiudicazione e le domande di subentro e risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna delle parti resistenti e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    «la Stazione Appaltante ha individuato come applicabili al caso di specie il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico Industria»; è fatta salva la possibilità di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l’oggetto dell’appalto e idoneo a garantire le stesse tutele normative ed economiche

    L’operatore può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante solo se coerente con l’oggetto dell’appalto, compatibile con la propria natura giuridica e dimensione e capace di garantire tutele equivalenti.

  • art. 3 l. 443/1985

    «E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge»

    La qualifica di impresa artigiana presuppone il rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dalla legge.

  • art. 5, comma 5, l. 443/1985

    «l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane»

    L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva; la mera prosecuzione di attività artigianali non sostituisce il requisito formale e soggettivo.

  • art. 3, commi 1 e 2, Allegato I.01 d.lgs. 36/2023

    «a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa»

    La disposizione, comunque ritenuta non applicabile ratione temporis, non consente di applicare un CCNL non corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

  • art. 4, comma 4, Allegato I.01 d.lgs. 36/2023

    I criteri analitici di verifica dell’equivalenza introdotti dalla disciplina sopravvenuta non erano applicabili ratione temporis; nel regime precedente la verifica avveniva nell’ambito del subprocedimento di anomalia.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’equivalenza delle tutele tra CCNL può essere svolta nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

  • art. 20 d.lgs. 36/2023

    La seconda classificata ha utilizzato il procedimento di precontenzioso davanti ad ANAC per contestare l’applicazione del CCNL e la legittimità dell’aggiudicazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio, previo avviso alle parti, un possibile profilo di inammissibilità.

  • art. 73 c.p.a.

    La graduazione dei motivi ribadita dalla parte nelle memorie vincola il giudice nell’ordine di esame delle censure.

Massime di principio

  • La facoltà dell’operatore economico di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante non consente di applicare un contratto collettivo incompatibile con la natura giuridica o con la dimensione dell’impresa; il possesso della qualifica soggettiva richiesta deve essere verificato anche ai fini della partecipazione e dell’esecuzione di appalti pubblici.
  • La cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per il superamento dei limiti dimensionali impedisce all’impresa di avvalersi, nell’ambito di una gara pubblica, del CCNL proprio del settore artigiano, anche se l’attività svolta conserva caratteristiche materiali di tipo artigianale o l’impresa mantiene rapporti con enti bilaterali e fondi dell’artigianato.
  • La verifica dell’equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello scelto dall’operatore deve riguardare le tutele economiche e normative; tuttavia, nel regime applicabile ratione temporis, uno scostamento retributivo significativo può rendere superflua l’ulteriore verifica delle tutele normative.
  • Un operatore che contesti la valutazione di non equivalenza dei CCNL deve indicare specificamente gli errori nei conteggi e dimostrare che una valutazione complessiva delle discipline contrattuali avrebbe condotto a un esito favorevole; una contestazione generica non supera la valutazione tecnica della stazione appaltante.
  • La graduazione dei motivi costituisce una manifestazione vincolante della volontà processuale della parte: il giudice deve esaminare prioritariamente i motivi indicati come principali e può esaminare quelli subordinati soltanto se i primi non conducono all’accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAnticorruzione e vigilanza ANACDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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