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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21018/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente locale aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'impugnazione della contribuente contro un avviso di accertamento IMU. Il ricorso era fondato su un unico motivo, ma, prima della decisione nel merito, il Comune ha depositato rinuncia al ricorso in ragione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti. La rinuncia è stata ritualmente accettata dalla contribuente, che ha a sua volta dedotto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune e della relativa accettazione da parte della contribuente, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, in presenza di accettazione della rinuncia, non deve provvedersi sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. e che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità.

Norme richiamate

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    in caso di accettazione della rinuncia al ricorso non si provvede alla regolamentazione delle spese giudiziali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica quando la definizione del giudizio avviene per estinzione a seguito di rinuncia accettata, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite, salvo diversa previsione normativa applicabile.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, poiché la disciplina ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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