Sentenza n. 357/2026 - Campobasso, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare pecuniaria pari all’importo di un’ora di retribuzione, preceduta dalla contestazione di addebito e dagli atti istruttori relativi allo svolgimento non autorizzato di attività extra-istituzionale presso l’impresa individuale della moglie
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui gli era stata irrogata una sanzione disciplinare pecuniaria per avere svolto, tra il 2015 e il 2021, attività extra-istituzionale non autorizzata in favore dell’impresa individuale della moglie, operante anche nel settore dell’addestramento cinofilo. Gli addebiti riguardavano, in particolare, la gestione di rapporti commerciali con fornitori e lo svolgimento di lezioni di addestramento cani per clienti dell’impresa. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di motivazione, mancata considerazione delle proprie difese e delle dichiarazioni a discarico, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, insussistenza o irrilevanza delle condotte contestate, violazione del principio del ne bis in idem in relazione a un precedente procedimento disciplinare archiviato, sproporzione della sanzione e violazione della disciplina sulle incompatibilità, sostenendo che non fosse stato accertato alcun compenso e che l’attività fosse stata eventualmente svolta a titolo gratuito in favore della moglie. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso e l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo adottato determinazioni conclusive o autonomamente lesive. Ha inoltre dichiarato di non poter esaminare la memoria e i documenti depositati tardivamente dall’Avvocatura dello Stato, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73 c.p.a. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso. Il decreto sanzionatorio è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché richiamava gli accertamenti della Guardia di Finanza, descriveva le condotte contestate, indicava le norme violate, dava conto dell’audizione dell’incolpato e prendeva posizione sulle sue difese, valorizzando anche l’assenza di compensi come circostanza attenuante. L’istruttoria è stata ritenuta sufficiente e coerente: i rapporti con i fornitori, la presenza alle consegne, la coincidenza tra le competenze professionali del dipendente e l’attività dell’impresa, nonché le dichiarazioni dei clienti sulle lezioni di addestramento, costituivano elementi convergenti idonei a dimostrare una partecipazione concreta e non occasionale all’attività economica della ditta. Le dichiarazioni prodotte dal ricorrente non risultavano provate come tempestivamente acquisite nel procedimento e, comunque, non smentivano l’attività accertata. È stata esclusa la violazione del ne bis in idem, perché il precedente procedimento riguardava fatti diversi, relativi a una collaborazione con altra associazione e a un diverso periodo, mentre il procedimento definito con la sanzione impugnata concerneva l’attività svolta per l’impresa della moglie; il precedente aveva avuto solo valore storico e di contesto. La sanzione di un’ora di retribuzione è stata giudicata proporzionata e rientrante nella cornice applicabile, anche considerando l’assenza di remunerazione come elemento attenuante. Il TAR ha infine chiarito che, ai fini dell’illecito disciplinare, non è necessario provare la percezione di un compenso: è sufficiente l’accertamento dello svolgimento non occasionale di attività lavorativa o professionale esterna, senza autorizzazione, anche quando l’attività sia formalmente gratuita ma persegua un interesse patrimoniale o commerciale proprio o mediato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 60 ss. d.P.R. n. 3/1957
L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo autorizzazione nei casi previsti.
La disciplina delle incompatibilità impedisce al dipendente pubblico di svolgere attività commerciali o professionali esterne incompatibili senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Richiama la disciplina generale degli incarichi e delle attività extra-istituzionali dei dipendenti pubblici.
art. 1, commi 60, 61 e 63, l. n. 662/1996
Al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, salvo autorizzazione; la violazione del divieto produce le conseguenze previste dalla legge.
La violazione del divieto di attività extra-istituzionale non autorizzata rileva disciplinarmente anche in assenza di prova della percezione di uno specifico compenso.
art. 36, commi 1 e 3, lett. a), CCNL di categoria
Il dipendente conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con imparzialità e buon andamento e deve collaborare con diligenza, osservando le disposizioni di servizio.
Gli obblighi contrattuali di imparzialità, buon andamento, diligenza e osservanza delle disposizioni di servizio costituiscono parametro di valutazione della condotta disciplinare.
art. 7, commi 1 e 3, lett. a), d.P.R. n. 64/2012
Il personale del Corpo nazionale conforma la propria condotta al dovere di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità, anteponendo la legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
Per il personale dei Vigili del fuoco, i doveri di professionalità, imparzialità e prevalenza dell’interesse pubblico rafforzano il divieto di attività private esterne non autorizzate.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza sono perentori; gli atti depositati tardivamente non sono esaminati dal giudice.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Il principio del ne bis in idem può operare anche in materia amministrativa sanzionatoria quando la misura abbia natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU; non opera però in presenza di fatti diversi e autonomamente valutabili.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità disciplinare per violazione della disciplina sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici, è sufficiente dimostrare lo svolgimento non occasionale di un’attività lavorativa o professionale esterna senza preventiva autorizzazione; non è necessario provare la percezione di un compenso specifico.
- L’attività esterna non autorizzata può rilevare disciplinarmente anche se svolta formalmente a titolo gratuito, quando non costituisca mera liberalità ma persegua un interesse patrimoniale o commerciale, anche indiretto o mediato, del dipendente o di soggetti a lui collegati.
- La motivazione di una sanzione disciplinare è adeguata quando individua i fatti contestati, richiama gli esiti dell’istruttoria, indica le norme violate, dà conto dell’audizione dell’incolpato e considera, anche per respingerle, le principali difese svolte nel procedimento.
- La prova della partecipazione non occasionale del dipendente a un’attività economica può essere ricavata dalla convergenza di plurimi elementi indiziari, quali rapporti con fornitori, presenza alle consegne, svolgimento di prestazioni caratteristiche dell’impresa e dichiarazioni dei clienti; gli elementi non devono essere valutati atomisticamente.
- Il divieto di ne bis in idem in materia amministrativa sanzionatoria non è violato quando il precedente procedimento riguardi fatti, soggetti o periodi diversi, anche se riconducibili alla medesima area di attività; il precedente può assumere soltanto valore storico o di contesto.
- La sanzione disciplinare deve essere valutata alla luce della cornice edittale applicabile e della complessiva gravità della condotta; l’assenza di remunerazione può costituire circostanza attenuante senza escludere l’illecito.
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