Cassazione Penale, Sentenza n. 24290/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Bologna, delle condanne pronunciate nel giudizio abbreviato per numerosi furti aggravati (art. 625, n.7 e 7-bis c.p.) attribuiti a vario titolo ai cinque imputati e, per Della Santina Ettore, anche per due episodi contestati come rapina (cap. F e G). Le censure principali: carenza di motivazione circa la sussistenza della rapina; errata interpretazione dell'art. 628 c.p.; mancata acquisizione di prove (CD Rom) ritenute decisive dalla difesa e vizio nella valutazione della richiesta di integrazione probatoria in sede di rito abbreviato; mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 (danno di particolare tenuità) e contestazioni sul trattamento sanzionatorio; per Rizzi e Tranzanu, omessa motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Della Santina Ettore, Della Santina Christian e Della Santina Tyron, confermando in sostanza le valutazioni di merito e rigettando le censure sulla mancata acquisizione dei CD Rom (ritenute generiche e non idonee a dimostrare una manifesta illogicità della motivazione). Ha però accolto, in parte, il motivo proposto da Rizzi Alex e Tranzanu Mario relativo all'omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena: la sentenza di appello è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna esclusivamente su tale questione. Condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Della Santina Ettore e Della Santina Christian condannati, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile (Nera spa) per complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n. 7 e 7-bis)
La Corte ha confermato che i furti sono aggravati quando riguardano componenti o materiali asportati da infrastrutture di servizi pubblici o da concessionari e ha ritenuto sussistenti tali aggravanti per molteplici episodi contestati.
art. 628 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e della valutazione di merito, gli episodi del 24/11/2018 e del 26/03/2019 fossero valutabili come rapina; la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo e delle minacce è questione di merito non sindacabile in Cassazione se la motivazione di merito non risulta manifestamente illogica.
art. 441, comma 5, c.p.p.
Richiamata in tema di acquisizione di prove sopravvenute: nel rito abbreviato la richiesta di integrazione probatoria non condizionata non riconduce un diritto alla rinnovazione dell'istruttoria e il giudice di merito esercita un potere discrezionale la cui mancata accoglienza è sindacabile in Cassazione solo se emergono lacune o manifeste illogicità nella motivazione collegabili alla mancata acquisizione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)
Richiamato come parametro di sindacato sulla motivazione: la Corte precisa che i motivi di nullità della motivazione ex art. 606 devono riguardare vizi evidenti e macroscopici ("manifesta illogicità"), non rimodulazioni di merito.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per ribadire che la valutazione delle risultanze processuali e della loro attendibilità è rimessa al giudice di merito, e la Cassazione è limitata a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico.
art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)
La Corte ha interpretato l'attenuante contestata come quella che richiede un danno di particolare tenuità: per reati contro il patrimonio occorre un danno di rilevanza quasi nulla; la Corte d'appello ha correttamente escluso l'attenuante in presenza della consistenza e dell'impatto complessivo dei fatti (numerosità e pregiudizi alle vittime).
Massime di principio
- Nel rito abbreviato incondizionato la richiesta difensiva di acquisizione di nuove prove non crea un "diritto alla prova": il giudice esercita un potere discrezionale la cui mancata accoglienza è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito presenta lacune o manifeste illogicità strettamente riconducibili all'omessa acquisizione.
- La Cassazione non sostituisce il giudizio motivazionale di merito: va censurata solo la "manifesta illogicità" o gravi carenze argomentative percepibili "ictu oculi", non una diversa lettura possibile delle stesse prove.
- Per qualificare un fatto come rapina (art. 628 c.p.) è decisiva la valutazione complessiva degli elementi probatori (dichiarazioni, atti e contesto); le censure che mirano solo a una rivalutazione delle testimonianze sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'attenuante per "danno di particolare tenuità" richiede non solo un danno economico esiguo ma un'incidenza sostanzialmente minima sull'offesa: danni 'non gravi' o 'di esigua rilevanza' non sono automaticamente sufficienti.
- Quando in appello viene richiesta la sospensione condizionale della pena il giudice d'appello è obbligato a motivare specificamente il rigetto: l'omessa motivazione su questa richiesta è vizio che può determinare annullamento e rinvio.
- Se si intende far valere in Cassazione l'importanza di prove non acquisite in grado di appello, è necessario indicare concretamente come tali prove avrebbero eliminato una lacuna decisiva della motivazione; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
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