Sentenza del 12/06/2018 n. 2671 - Comm. Trib. Prov. Milano
Commissioni di delega - Rapporti di coassicurazione - Operazione imponibile - Operazione esente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che le commissioni di delega non corrispondano a prestazioni diverse e autonome rispetto al contratto di coassicurazione. Esse sono funzionalmente e necessariamente collegate all'esercizio dell'attività assicurativa svolta dalla compagnia delegata nell'ambito del rapporto unitario con l'assicurato. Di conseguenza, le commissioni devono essere assoggettate al regime di esenzione IVA previsto per le operazioni assicurative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte dalle compagnie deleganti nell'ambito di un rapporto di coassicurazione. Si discuteva se tali commissioni remunerassero prestazioni autonome e diverse dal contratto assicurativo, quindi imponibili, oppure attività necessariamente connesse all'esecuzione dell'unico rapporto assicurativo tra i coassicuratori e l'assicurato, quindi esenti.
Norme richiamate
Normativa IVA sulle operazioni assicurative
Le prestazioni strettamente connesse all'attività assicurativa e ricomprese nell'ambito unitario del rapporto di assicurazione o coassicurazione beneficiano dell'esenzione IVA, purché non costituiscano servizi autonomi e distinti.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, per stabilire il trattamento IVA di un compenso occorre verificare la sua concreta funzione economica e il collegamento con il rapporto assicurativo, non solo la sua denominazione contrattuale.
- Le commissioni corrisposte nell'ambito della coassicurazione possono essere esenti quando remunerano attività necessarie alla gestione o all'esecuzione del rapporto assicurativo unitario.
- L'imponibilità IVA può ricorrere quando il servizio remunerato è autonomo, separabile e non indispensabile rispetto alla prestazione assicurativa principale.
- La mera previsione di un compenso distinto non rende automaticamente autonoma la prestazione: è necessario accertare se essa abbia una funzione indipendente oppure sia strumentale e inscindibilmente collegata all'assicurazione.
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