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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33758/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2003, con cui l’Amministrazione ha imputato alla socia di una società a ristretta base azionaria un maggior reddito imponibile IRPEF, assumendo che il reddito accertato in capo alla società fosse stato presuntivamente distribuito ai soci come utili non distribuiti. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR delle Marche che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente e aveva accolto l’appello dell’Ufficio. I motivi dedotti erano sei: (1) e (2) inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di interesse e per mancata specificazione dell’oggetto della domanda, con richiamo all’art. 53 d.lgs. 546/1992; (3) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 perché la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi della società sarebbe stata basata su dati bancari riferiti a terzi acquirenti; (4) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che i valori OMI fossero solo presunzione favorevole all’Ufficio e non elemento utile anche per il contribuente; (5) vizio motivazionale per mancata considerazione delle prove sull’effettività dei prezzi dichiarati, con contestazione della motivazione della CTR che richiamava la sentenza relativa all’accertamento societario; (6) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo sostanzialmente la censura motivazionale del quinto motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso non trascriveva né riproduceva il contenuto dell’atto di appello e quindi non consentiva il controllo sulla dedotta inammissibilità dell’impugnazione. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per difetto di decisività, poiché la ricorrente aveva selezionato solo uno degli indizi posti a base della valutazione complessiva della CTR, ignorando gli ulteriori elementi presuntivi valorizzati (valori di mercato presso agenzie immobiliari, perizie estimative per mutui, dichiarazioni degli acquirenti). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo astratto e non ancorato al caso concreto; comunque la Corte ha ribadito che i valori OMI non costituiscono, da soli, prova del valore venale. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato sull’erroneo presupposto che nel processo tributario non si applichi la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte ha affermato che tale disciplina si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali. Il sesto motivo è stato respinto perché infondato: la motivazione della CTR non era apparente né mancante, ma chiara e completa, sicché non ricorreva il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ne applica i diversi paradigmi di ricorso per cassazione, precisando che il nuovo n. 5 si applica anche al processo tributario e che il controllo motivazionale è oggi circoscritto ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l’autosufficiente trascrizione o riproduzione degli atti/processi rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l’appello richiede specificità, ma tale onere è soddisfatto dalla chiara volontà di ottenere la riforma della decisione e dalla riproposizione delle ragioni in dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, senza formule sacramentali.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le indagini bancarie e gli elementi acquisiti possono concorrere, insieme ad altri indizi, alla ricostruzione induttiva del reddito.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La determinazione induttiva del reddito d’impresa può fondarsi su una valutazione complessiva e unitaria di plurimi elementi presuntivi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una critica astratta alla valutazione delle prove, ma deve confrontarsi con il concreto apparato argomentativo della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Serve come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che prospetti errores in procedendo o di violazione di legge senza riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, quando la verifica richiesta alla Corte dipenda dal loro esame diretto.
  • Nel processo tributario l’appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che emerga con chiarezza la volontà di ottenere la riforma della sentenza e che siano riproposte le ragioni a sostegno della pretesa impositiva.
  • La prova presuntiva della maggiore base imponibile può derivare da una valutazione complessiva di plurimi elementi indiziari; la critica che isoli un solo indizio, senza confrontarsi con gli altri, è inidonea a scardinare la decisione.
  • I valori OMI non hanno, da soli, efficacia di prova del valore venale del bene; possono assumere rilievo solo in combinazione con ulteriori elementi indiziari concreti.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non potendo essere denunciata la mera insufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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