Sentenza n. 485/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale in data 15 dicembre 2023 n. 43 avente a oggetto «Art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Ordinanza di rimozione di rifiuti a seguito di accertamento di abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, presso l’area di proprietà della ditta Servizi Logistici S.p.a., in Bagnoli di Sopra, Via Ottava Strada n. 2/3»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo venuto meno l'interesse a una decisione di merito alla luce dell'intervenuta rimozione dei rifiuti e delle dichiarazioni delle parti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell'accordo tra le parti. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso.
Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui il Comune le aveva ingiunto di rimuovere e smaltire 86 big bags, ciascuno della capacità di 2 mc, contenenti trito di materiale plastico qualificato come rifiuto pericoloso sulla base di analisi condotte da ARPAV, rinvenuti presso un compendio immobiliare nella sua disponibilità. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo la proposizione del ricorso e il rigetto dell'istanza cautelare, i rifiuti sono stati rimossi; la ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Comune ha aderito a tale definizione, anche quanto alle spese.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
«Art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006»
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione e smaltimento dei rifiuti; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È indicato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta rimozione dei rifiuti oggetto di un'ordinanza di smaltimento può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione di merito sull'impugnazione dell'ordinanza, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando tale carenza di interesse sia riconosciuta nel processo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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